CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18581
Tributi – IRAP – Avvocato – Omesso versamento imposta dichiarata – Cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 – Impugnazione dell’iscrizione a ruolo – Assenza presupposto impositivo – Ritrattazione della dichiarazione – Legittimità
Rilevato che
nella controversia originata dalla impugnazione da parte di A.M., di professione avvocato, della cartella con la quale gli era stato richiesto il pagamento dell’Irap non versata per l’annualità di imposta 2006, oltre interessi e sanzioni, la Commissione tributaria provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso, annullava la cartella ritenendo che, dalla documentazione prodotta, non emergesse la sussistenza di organizzazione nello svolgimento dell’attività professionale.
La decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia la quale riteneva che la cartella di pagamento, siccome emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e, a fronte di un omesso versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri e non per questioni di merito che il contribuente avrebbe potuto sollevare solo avverso un provvedimento di diniego a istanza di rimborso.
Avverso la sentenza A.M. ha proposto ricorso, su tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate, ritualmente e tempestivamente intimata, non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis 1, cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che
1. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto che il contribuente non potesse impugnare la cartella se non per vizi propri della stessa e non per questioni di merito giacché esso contribuente aveva impugnato non la cartella, ma l’iscrizione a ruolo indicata nella stessa, sostenendo la mancanza del presupposto impositivo.
2. Con il secondo motivo di ricorso – rubricato:violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – si deduce l’extrapetita in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nell’avere dichiarato l’inammissibilità del ricorso, laddove tale inammissibilità non era stata eccepita dall’Ufficio finanziario.
3. Infine, con il terzo motivo, si deduce l’errata applicazione dell’art. 3 commi 142 e 144 della legge n. 662/96, ribadendosi l’insussistenza del presupposto impositivo e, quindi, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo rispetto ai quali il contribuente non aveva altro mezzo di impugnazione se non il ricorso avverso l’iscrizione a ruolo.
4. Rigettato il secondo motivo, in quanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo può essere sempre rilevata dal giudice di merito, anche in assenza di eccezione di parte, la prima censura è fondata, con assorbimento dell’esame del terzo motivo di ricorso rivolto al merito della pretesa tributaria non esaminato dal Giudice di appello.
5. La statuizione della C.T.R., per la quale, in sostanza, in tema di IRAP, in fase esecutiva, il contribuente non può ritrattare la propria dichiarazione fiscale, onde gli sarebbe consentito soltanto chiedere il rimborso dell’indebito dopo avere integralmente versato l’imposta, collide con il costante indirizzo di questa Corte (Cass. n. 6239 del 05/03/2020 che richiama e ribadisce Cass. 28/12/2016, n. 27127 e n. 23999/2016), secondo cui:
– nel caso in cui il ricorrente presenti la dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto IRAP, ma ne ometta il versamento, l’Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento, a norma dell’art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, poiché la sussistenza dell’autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell’imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente;
– la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente (Cass. Sez. U. 30/06/2016, n. 13378; Cass. 28/10/2015, n. 21968);
– ove ciò accada, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell’onere della prova stabilite dall’art. 2697, cod. civ., spetta al contribuente che «ritratta» la propria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria (asserita mancanza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione).
6. La sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata, va, pertanto, cassata con rinvio alla Commissione tributaria di appello che provvederà all’esame del merito e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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