CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18616
Trattamento pensionistico – Gestione lavoratori dipendenti e gestione commercianti – Liquidazione – Totalizzazione – Sistema di calcolo
Rilevato che
1. con sentenza n. 1178 del 2014, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da L. R. al fine di ottenere la pensione in totalizzazione riconosciuta dal 1.1.2010 – per versamenti effettuati presso la gestione lavoratori dipendenti, presso la gestione commercianti e presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali – con liquidazione della quota a carico della gestione dipendenti con il sistema retributivo e ciò in quanto alla data del …;
2. il R. aveva rilevato che con i soli contributi versati presso l’INPS aveva maturato i requisiti di contribuzione per ottenere la pensione a carico della gestione obbligatoria per i lavoratori dipendenti e che l’Inps aveva accolto la domanda con decorrenza dal primo novembre 2009 poi corretta dal primo gennaio 2010 perché da tale data era maturata la quota di pensione liquidata dalla Cassa ragionieri, tuttavia l’importo relativo alla quota riferita alla gestione lavoratori dipendenti era stato calcolato utilizzando il sistema di calcolo contributivo e non quello retributivo che invece avrebbe dovuto essere utilizzato in ragione del fatto che alla data del 31. dicembre 1995, ai sensi dell’art. 1 l. n. 335/1995, l’assicurato aveva già maturato più di diciotto anni di contribuzione; per tale ragione aveva chiesto il riconoscimento del diritto al calcolo della quota di pensione relativa alla gestione lavoratori dipendenti secondo il calcolo retributivo e la condanna al pagamento delle differenze maturate dal primo novembre 2009;
3. la Corte d’appello ha rilevato essere pacifico che era stata richiesta la pensione autonoma di vecchiaia a carico dell’INPS sulla base dei contributi obbligatori per i lavoratori dipendenti per cui alla stessa doveva applicarsi il metodo di calcolo retributivo ai sensi dell’art. 1 l. n. 335 del 1995 e, condividendo la decisione appellata, ha affermato che per il principio di salvaguardia dei diritti quesiti, il pro quota relativo alla gestione lavoratori dipendenti doveva essere liquidato con tale metodo; pertanto, era infondata la tesi dell’INPS secondo la quale l’art. 1, comma terzo, d.lgs. n. 42 del 2006 impediva una totalizzazione parziale con la conseguenza che, dovendosi calcolare unitariamente la quota liquidata dall’INPS, relativa sia alla gestione lavoratori dipendenti che quella relativa alla gestione commercianti, non potesse liquidarsi la detta quota con il sistema retributivo;
4. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo;
5. resiste con controricorso L. R.;
considerato che
6. con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1, commi primo e terzo, dell’art. 4, commi secondo, terzo e quinto, dell’art. 7, comma quarto, d.lgs. n. 42 del 2006, art. 16 della legge n. 233 del 1990 in ragione del fatto che, in materia di totalizzazione, vige il principio secondo il quale il regime dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti – pur articolandosi in gestioni diverse – mantiene una struttura unitaria configurandosi in capo ad ogni assicurato un rapporto assicurativo unico, come previsto dall’art. 9, comma primo, legge n. 463 del 1959 il quale impone il cumulo obbligatorio delle contribuzioni accreditate in più gestioni dell’assicurazione suddetta, con la conseguenza che lo stesso soggetto non potrebbe mai essere titolare di più pensioni dirette nell’ambito del complessivo sistema AGO gestito dall’INPS;
7. pertanto, come ulteriormente specificato dalla giurisprudenza costituzionale e dalla specifica normativa ( vd. Corte Costituzionale n. 61 del 1999 che aveva ispirato l’art. 71 della l. n. 388 del 2000 poi modificato dal d.lgs. n. 42 del 2006 nonché Corte Cost. n. 8 del 2012), il sistema della totalizzazione risultava diretto ad assicurare al lavoratore la possibilità di accedere, a determinate condizioni, alle principali prestazioni pensionistiche, in presenza di diverse forme di contribuzione presso varie gestioni assicurative obbligatorie ed utilizzando tali contribuzioni in modo complessivo ma ciò sempre in coerenza con le regole previste per la liquidazione delle proprie quote da parte degli enti previdenziali pubblici;
8. il ricorso è fondato;
9. è noto che l’istituto della totalizzazione nel sistema previdenziale trova sostanziale origine nelle considerazioni contenute nella sentenza della Corte Cost. n. 61 del 1999 che dichiarò l’illegittimità costituzionale della L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2, laddove non prevedevano che ai liberi professionisti che non avessero maturato il diritto a pensione spettasse la facoltà di scelta fra la ricongiunzione onerosa e la totalizzazione gratuita dei periodi contributivi, ai fini del conseguimento di una pensione unica;
10. la L. n. 38 del 2000, art. 71 ha esteso l’ambito di applicazione della totalizzazione ai lavoratori le cui pensioni erano liquidate con il sistema retributivo, o misto, senza tuttavia abrogare le precedenti disposizioni, contenute nel D. Lgs. n. 184 del 1997, art. 1, valide per i lavoratori le cui pensioni erano liquidate, esclusivamente, con il sistema di calcolo contributivo;
11. agli effetti del diritto alla totalizzazione, anche per il legislatore del 2000 i periodi di contribuzione, da cumulare, non dovevano essere coincidenti, il lavoratore non deve aver maturato il diritto a pensione nel regime generale, nei regimi speciali sostitutivi, esclusivi o esonerativi di quello generale, ed anche nei regimi “privatizzati” di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nei quali egli sia, o sia stato, iscritto;
12. Corte Cost. n. 198 del 2002 ha poi chiarito che, nel nostro ordinamento, la totalizzazione dei periodi di contribuzione non costituisce un istituto di carattere generale; il precedente esaminato dalla sentenza n. 61 del 1999 della stessa Corte era delimitato al caso specifico “del lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto”; per funzione e finalità, la totalizzazione era volta a consentire al lavoratore di cumulare, anche ai fini della misura della pensione, contributi versati, in ragione di percorsi lavoratori intrapresi, a diverse istituzioni previdenziali in corrispondenza con la crescente flessibilità dei rapporti di lavoro;
13. la legge di delegazione n. 243 del 2004 (di riforma del sistema previdenziale e pensionistico) ha quindi delegato il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per rivedere e ridefinire la disciplina della totalizzazione, estendendone ulteriormente l’operatività e la potestà legislativa delegata è stata attuata con il D.Lgs. n. 42 del 2006 che estende la totalizzazione anche ai lavoratori che già abbiano maturato il diritto a pensione presso uno dei regimi previdenziali di iscrizione, ma non siano ancora titolari di “trattamento pensionistico autonomo”;
14. il predetto D.Lgs. n. 42 del 2006 disciplina la possibilità di cumulare i contributi per il conseguimento (oltre che delle pensioni di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti) anche della pensione di anzianità (art. 1, comma 1); indica nell’Inps (e non più, separatamente, nelle singole gestioni) l’ente previdenziale tenuto ad erogare le quote di pensione che esse stesse liquidano, previa stipulazione di “apposite convenzioni con gli enti interessati”; prevede che ogni singola quota della pensione “totalizzata” sia calcolata (non più sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti da ciascun ordinamento, ma) “esclusivamente con le regole del sistema contributivo”; prevede, inoltre, che il diritto a pensione sorga, soltanto, a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione e raggiunto un’età di 65 anni, ovvero abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dall’età, e che sussistano gli ulteriori, eventuali, requisiti (diversi dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva) previsti “dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia” ed, infine, che i periodi di contribuzione siano considerati “tutti e per intero”;
15. la L. n. 247 del 2007 ha ulteriormente ampliato i limiti soggettivi di utilizzabilità della totalizzazione modificando anche il D. Lgs. n. 184 del 1997, art. 1, comma 1, abrogando le parole “che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale”;
16. quanto poi alla disciplina dell’ipotesi di contribuzione versata presso diverse gestioni dell’INPS, questa Corte di legittimità (Cass. n. 10234 del 04/05/2009) ha avuto modo di precisare che in caso di accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria – gestioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato – trovano applicazione, ai fini del diritto alla pensione e del calcolo della medesima, le norme sul cumulo dei contributi e la disciplina di computo per quote della pensione di cui all’art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, non derogate o abrogate dall’art. 71 legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla relativa disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi (sostituita, successivamente, dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42) e tale principio, seppure reso al fine di distinguere il meccanismo di cui all’art. 16 citato dalla tecnica della totalizzazione dei contributi, trova applicazione anche nel caso di specie posto che si tratta di raccordare la contribuzione esistente presso varie gestioni INPS ed ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie;
17. ciò premesso, non può esservi dubbio che – come evidenziato dall’INPS in via ordinaria trovi applicazione nel caso di liquidazione di pensione in regime di totalizzazione il disposto dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2006 che, a proposito delle modalità di liquidazione del trattamento in regime di totalizzazione, prevede che “La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici é determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.”;
18. essendo la quota di cui si discute in causa quella erogata dall’INPS, ente previdenziale pubblico, e derivando tale quota dalla contribuzione versata presso la gestione dipendenti e quella commercianti, essa non potrà che essere liquidata in modo unitario e secondo le modalità indicate dal citato comma 2 dell’art. 4 d.l.gs. n. 42 del 2006, per come si è sopra chiarito, con la conseguenza che il trattamento liquidato in quota dall’INPS sulla base della contribuzione versata presso la gestione commercianti e presso la gestione lavoratori dipendenti, in relazione a pensione liquidata a seguito di totalizzazione con contributi versati anche presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali, non potrà che seguire il sistema contributivo;
19. non risulta, peraltro, che la sentenza impugnata abbia in concreto accertato la ricorrenza dell’ipotesi astrattamente eccettuativa di tale regola, che comporterebbe il diritto alla liquidazione esclusivamente con sistema retributivo della quota di pensione corrispondente allo spezzone contributivo versato presso la gestione dipendenti;
20. occorre ricordare, infatti, che a differenza della disciplina introdotta dalla legge n. 388 del 2000 che consentiva di cumulare i periodi assicurativi esclusivamente con riferimento alla pensione di vecchiaia ed escludendo coloro che possedessero i requisiti per conseguire la pensione in uno dei fondi in cui fossero accreditati i contributi, la disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, applicabile a partire dal 1° gennaio 2006, oltre ad aver disposto l’abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 71 della L. 388/2000 e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.M. 7 febbraio 2003, n. 57, ha esteso l’ambito applicativo della totalizzazione anche all’ipotesi in cui si possedessero i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, nonché alle pensioni di anzianità – purché l’assicurato abbia complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;
21. dunque, al fine di ottenere il calcolo del trattamento pro quota secondo il sistema retributivo o misto il lavoratore deve risultare iscritto prima del 1996 ed aver già raggiunto nella gestione lavoratori dipendenti i requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione di vecchiaia posto che con il D.Lgs. 42/2006 fu esteso l’ambito applicativo della totalizzazione anche all’ipotesi in cui si possedessero i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui erano accreditati i contributi, nonché alle pensioni di anzianità – purché l’assicurato avesse complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;
22. per ottenere la pensione di vecchiaia alla data del 31 dicembre 2009 con il sistema retributivo (o misto) occorreva che sussistessero il requisito di età (65 anni se uomini e 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni, inoltre occorreva considerare gli effetti della legge n. 247/2007, che con l’art. 1, comma 5, lettera b), ha introdotto una radicale modificazione in tema di decorrenza della pensione di vecchiaia, fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, stabilendo quattro finestre nell’anno con gli stessi criteri precedentemente indicati per le pensioni di anzianità maturate con almeno 40 anni di contribuzione; non è, quindi, sufficiente – come ritenuto dalla sentenza impugnata- che l’interessato abbia maturato almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 per fondare il diritto del medesimo alla conservazione del regime retributivo;
la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi appena formulati e, per tale ragione, la stessa va cassata e rinviata per un nuovo esame della domanda alla luce dei principi affermati ai punti che precedono, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
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