CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20825
Inps – Cartella esattoriale – Omissioni contributive – Ore di lavoro straordinario retribuite in nero – Accertamento
Rilevato che
1. con sentenza n. 2 del 2016, la Corte di Appello di Venezia, per quanto in questa sede rileva, decidendo nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale portante somme per omissioni contributive in riferimento ad un maggior numero di lavoratori dell’attuale parte intimata, ha ritenuto sussistente l’obbligazione contributiva per le ore di straordinario retribuite in nero;
2. riteneva la Corte di merito provata, in giudizio, la pretesa dell’INPS, in particolare, quanto ai tre lavoratori C., D., O., identificati anche mediante stralci delle relative dichiarazioni riportate dallo stesso opponente e alla stregua delle dichiarazioni acquisite dal finanziere che aveva proceduto all’accertamento ispettivo, supportate anche da riscontri documentali; in riferimento al lavoratore S., la pretesa contributiva corrispondeva alle ore di straordinario non registrate e indicate, concordemente dalle parti, in 21 ore, tenuto conto delle risultanze istruttorie; infine, per i lavoratori M., G.S. e T., nessuna censura specifica era stata svolta dall’opponente, con il gravame, e tanto comportava la conferma della decisione del primo giudice, con l’aggiunta, quanto a M., delle risultanze del compendio istruttorio comprensivo delle dichiarazioni rese dal medesimo e della richiesta d’intervento, alla Direzione provinciale del lavoro, in occasione di un infortunio sul lavoro;
3. avverso tale sentenza R.A.A., anche quale titolare dell’impresa individuale K. di A.R., ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi;
4. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;
5. Equitalla Nornos s.p.a. à rimasta intimata;
Considerato che
6. con il primo articolato motivo, deducendo omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione ex art. 360, n. 4 cod.proc.civ. e, in subordine, ancora nulità della sentenza per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto ammessa dall’opponente l’identificazione di alcuni lavoratori (C. G., D. W., D. P.) non avvedendosi che gli stralci del ricorso recavano in realtà riferimenti a soggetti diversi, investe, in sintesi, l’identificazione, ritenuta erronea, tra tre nominativi di lavoratori indicati nei brogliacci e i tre lavoratori stranieri identificati dagli ispettori verbalizzanti;
7. il motivo di ricorso investe la statuizione relativa al primo gruppo di lavoratori, deducendo contestualmente, plurimi profili di censure, per omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione, per nullità della sentenza, per avere la Corte di merito ritenuto identificati i predetti lavoratori sulla scorta di atti, e attività ispettive, che avrebbero condotto alla loro identificazione, omettendo, tuttavia, di esaminare le puntuali allegazioni fin dall’ atto introduttivo, dimostrative delle circostanze che mai i predetti signori sarebbero stati sentiti e individuati e dell’appartenenza, degli stralci del ricorso introduttivo, a soggetti diversi da quelli indicati dalla Corte territoriale;
8. il motivo è inammissibile per la mancata ottemperanza all’onere dell’autosufficienza del ricorso per cassazione che, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, tradotto nelle puntuali disposizioni contenute negli artt, 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. (fra tante, Cass.,Sez.Un., 22 maggio 2012, n,8077, in motivazione, e numerose successive conformi);
9. in particolare, la norma di cui all’art. 366, n. 6 , cod.proc.civ., ponendo come requisito di ammissibilità «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», richiede la specificazione dell’avvenuta produzione, in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili;
10. le Sezioni unite della Corte (sentenza 3 novembre 2011, n. 22726), intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369, secondo comma, n, 4, cod.proc.civ. hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 n. 6, cod.proc.civ., del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento;
11. il tenore della disposizione non lascia adito a dubbi sull’estensione dell’onere di specifica indicazione di cui al n.6 della norma a tutti gli atti e documenti (negoziali e non) necessari alla decisione sul ricorso, espressamente ricomprendendo nel relativo ambito oggettivo gli atti processuali generalmente intesi;
12.1a parte ricorrente/che non vi ha provveduto, avrebbe dovuto specificare, oltre alla collocazione, il contenuto degli atti di parte dai quali desumere la sussistenza dei presupposti per verificare l’error in procedendo del quale si duole, assumendo che le stesse pagine del ricorso in opposizione, alle quali la Corte ha inteso fare riferimento, in realtà fossero riferite a stralci di dichiarazioni provenienti da altri lavoratori;
13. quanto al dedotto vizio motivazionale; la censura non presenta alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 360 comma i, n. 5, cod.proc.civ., nella nuova formulazione (come interpretato da Cass. Sez. Un., n. 8053 del 2014) applicabile ratione ternporis, finendo con il lamentare: a) non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo :impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione orobatoria) bensì l’omessa o carente valutazione di documenti acquisiti agli atti; b) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo„ e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass.. Sez.U., n. 8053 del 2014 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360, n. 4 cod.proc.civ., il quale, a sua volta, ricorre solo nei caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n.4, cod.proc.civ,„ esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione);
14. in ogni caso, la Corte di merito ha dato atto della dichiarazione del finanziere che aveva proceduto agii accertamenti ispettivi unitamente agli ispettori degli enti previdenziali e valorizzato, altresì, la documentazione da questi, per relationem, richiamata, contabile ed extracontablie, quale il registro presenze con solo nome e storico dei dipendenti richiesti ai centro per l’impiego, dando forma, pertanto, all’apprezzamento proprio del giudice del merito e al relativo convincimento formatosi sul compendio probatorio, insindacabile in questa sede di legittimità;
15. anche il secondo motivo, pur evocativo di censure per violazione di legge e nullità della sentenza, a prescindere dalla contestuale devoluzione di paradigmi dell’impugnazione di legittimità che non si tengono insieme in piedi, tende a rimettere in discussione l’apprezzamento del compendio probatorio tornando alla questione, vanamente attinta da censure col motivo che precede, in ordine alla identificazione dei tre nominativi emergenti dalla documentazione extra contabile con i lavoratori dei quali si controverte;
16. con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito, quanto al lavoratore S., ritenuto la pretesa contributiva riferita a ore di straordinario effettuate nell’aprile 2006, dalle parti indicate in ore 21 nei corso del procedimento, omettendo di esaminare le censure incentrate sulla deduzione che il predetto lavoratore mai avesse ricevuto somme in nero; si deduce, inoltre, nullità della sentenza per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il motivo principale di gravame incentrato sulla contestazione in toto dello svolgimento del lavoro nero, e deciso solo sul motivo subordinato, inerente alla contestata quantificazione delle ore effettivamente effettuate; Si assume, in definitiva, di non avere mai rinunciato alle censure preliminari volte a contestare, integralmente, l’an della pretesa;
17. il motivo à inammissibile, sia per la contestuale deduzione dell’omesso esame o della nullità della sentenza, tra loro inconciliabili, sia perché ove si volesse aprire l’adito allo scrutinio ex art. 112 cod.proc.civ e. non risulta dimostrata – in difformità dalla concorde definizione, in sede di gravarne, evocata puntualmente dalla Corte di merito con la sentenza impugnata, quanto alle ore di straordinario non registrate – l’espressa e tempestiva formulazione, in sede di gravame, della volontà comunque non abdicativa delle contestazioni svolte nell’an della pretesa contributiva, in riferimento ai lavoratore S., all’esito della concordata definizione del monte orario complessivo;
18. il quarto motivo, con il quale si censura, in riferimento ai lavoratori M., S. e T., secondo il paradigma dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l’affermata carenza di specificità del gravarne, e per ulteriori profili, evocativi anche dell’art. 360, n. 4 cod.proc.civ., in riferimento al valore di prova attribuito al verbale ispettivo, è inammissibile perché pur volendo ritenere devoluta la doglianza avverso il rilevato difetto di specificità del gravame, non si richiamano i passaggi della sentenza di primo grado gravata né dell’appello, né si indica ove rinvenibili nei gradi di merito, al fine di consentire alla Corte i richiesto scrutinio per incrinare il decisum della Corte;
19. vale ai riguardo richiamare i principi di questa Corte secondo cui ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l’infondatezza la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia d inammissibilità priverebbe la medesima parte dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneita delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (Casa. n. 8821 del 2022 ed ivi ulteriori precedenti);
20. alla declaratoria di inammissibilità della dedotta censura avverso la statuizione della Corte territoriale di difetto di specificità divenuta, ormai, irretrattabile, segue, per quanto detto, il rilievo della carenza di interesse a far valere, in questa sede, le ulteriori statuizioni della sentenza gravata in riferimento al lavoratore M.;
21. in conclusione, il ricorso è da rigettare;
22. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva 23. ai sensi dell’art.13.oc.1-duater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto;
P.Q.M.
Rigetta ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002„ sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
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