CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20825 – Ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l’infondatezza la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia d inammissibilità priverebbe la medesima parte dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneita delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata