CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20860
Agente di commercio – Cartella esattoriale – Omesso versamento dei contributi dovuti alla Gestione commercianti – Natura integrativa e non sostitutiva della contribuzione versata ad Enasarco – Principio dell’unificazione della contribuzione – Esclusione
Rilevato che
A.L.B., agente di commercio iscritto ad Enasarco, proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento per contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per il periodo 2009-2011; deduceva che l’imposizione contributiva da parte dell’Inps violava il divieto della doppia contribuzione, atteso che l’Enasarco è una cassa obbligatoria che eroga prestazioni previdenziali; il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione, concludendo che, la fattispecie controversa non si prestava all’applicazione, in concreto, del criterio dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione in base all’attività prevalente; la Corte d’appello di Palermo adita ha confermato la decisione del primo giudice, sostenendo che gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito albo sono tenuti all’iscrizione all’Inps nella gestione speciale commercianti (art. 1 c. 203 e c. 206 l. n. 613 del 1966) e che la copertura contributiva da parte dell’Enasarco riveste natura integrativa rispetto a quella offerta dalla gestione commercianti INPS, così come stabilito dall’art. 2 della l. n.12 del 1973;
la cassazione della sentenza è domandata da A.L.B. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l’INPS e la società R.S. s.p.a. hanno depositato tempestivo controricorso.
Considerato che
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta: “Violazione e falsa applicazione dell’art 1 legge n. 613 del 1966 e dell’art. 2 legge n. 12 del 1973, anche alla luce della ratio legis sottesa all’art. 1, c.208, della legge 662/96, così come autenticamente interpretato dall’art.12, c.11, D.L. n.78 del 2010, conv. in legge n.122/2010”;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art 1 legge n. 613 del 1966 e dell’art. 2 legge n. 12 del 1973, (alla luce della ratio legis sottesa all’art. 1 l, c.208, della legge 662/96, così come autenticamente interpretato dall’art.12, c.11, D.L. n.78 del 2010, conv. in legge n.122/2010), nonché degli artt. 3, 38, 41 e 53 Cost. Nullità della sentenza per motivazione apparente e conseguente violazione dell’art. 132, c.2, n. 4 c.p.c.”; i motivi contestano la statuizione di rigetto dell’opposizione alle cartelle esattoriali, ritenuta emessa in violazione del divieto della doppia contribuzione per lo svolgimento della medesima attività, per la quale il ricorrente già versava la contribuzione obbligatoria presso l’Enasarco; il secondo motivo ripropone, segnatamente, la questione di costituzionalità già prospettata in appello, respinta dalla Corte territoriale con una motivazione qualificata dal ricorrente come meramente apparente;
col terzo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, c. 1 e 46, c.1, del d.P.R. n.602 del 1973 (da applicare al caso di specie in forza dell’art. 3, comma 3, del D.L. n.203 del 2005, conv. in L. n.248 del 2005, e del rinvio ad esso operato dall’art.2, comma 1, L.R. n.19 del 2005. Nullità della sentenza per omessa pronuncia: violazione dell’art. 112 c.p.c.”;
la Corte d’appello avrebbe disatteso la competenza territoriale dell’ufficio Inps di Trapani tenuto ad emettere i ruoli oggetto della controversia, pur avendo il ricorrente eletto domicilio fiscale a Palermo; sulla cennata doglianza, prospettata già in appello la Corte di merito, avrebbe omesso di pronunciarsi;
i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione, sono infondati; nella fattispecie in esame non si controverte dell’ipotesi del cumulo dei contributi versati presso diverse gestioni previdenziali per lo svolgimento di attività lavorative diverse, e quindi non trova applicazione l’art. 1, comma 208, della l. n. 662 del 1996, che postula il giudizio sull’attività prevalente ai fini dell’individuazione dell’unica assicurazione obbligatoria; neppure è applicabile l’eccezione a tale regime, prevista dalla norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 12 comma 11 d.l. n. 78 del 2010 conv. con modificazioni nella l. 122 del 2019(ndr: l. 122 del 2010), secondo cui, è consentita la “doppia iscrizione” quando una delle attività lavorative soggiace all’obbligo di contribuzione alla gestione separata; entrambi i giudizi di merito hanno qualificato esattamente la domanda originaria, sì come finalizzata a sentir accertare l’illegittimità della richiesta dell’Inps di porre a carico del contribuente, svolgente esclusiva attività quale agente di commercio, la contribuzione presso la gestione INPS commercianti, per la quale lo stesso già versava i contributi alla cassa Enasarco;
questa Corte si è già pronunciata in merito alla prospettata questione di diritto, stabilendo, condivisibilmente, che il trattamento pensionistico, gravante sul fondo di previdenza gestito dall’Enasarco, non è idoneo a sostituire il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma interviene solo ad integrarlo;
pertanto, in capo all’agente, persiste la contemporanea obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione previdenziale INPS, anche nel caso in cui i periodi contributivi siano coincidenti (Così Cass. n. 8887 del 2016; cfr. anche Cass. n. 22068 del 2020; Cass. n. 14076 del 2020 Cass. n. 27969 del 2018);
pertanto, la sentenza impugnata non merita censura, atteso che essa ha attuato correttamente il principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità; quanto alla doglianza di omessa pronuncia sulla prospettata questione di costituzionalità (ex artt. 3, 38, 41 e 53 Cost.), la Corte territoriale ha accertato che, il ricorrente, agente di commercio per conto della s.r.l. S. e N. ed iscritto all’Enasarco, non svolge attività autonome né attività che comportino iscrizione alla gestione separata, ed ha pertanto stabilito che egli è tenuto anche all’iscrizione alla gestione commercianti, non essendogli applicabile il principio dell’unificazione della contribuzione secondo il criterio della prevalenza; da tale accertamento la Corte ha fatto conseguire l’irrilevanza della questione di costituzionalità, concludendo che “…la doppia contribuzione (IVS ed Enasarco) è connessa a quella integrativa di Enasarco con i conseguenziali benefici in termini di regime pensionistico” (p. 4 sent.);
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.(Cass. n. 23940 del 2017);
nel caso in esame, come si è sopra argomentato, il giudizio circa l’irrilevanza della questione di costituzionalità non configura una motivazione apparente, né anomala, ma costituisce la logica conseguenza di un iter motivazionale in tutto aderente ai presupposti indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte ai fini di individuare quali siano gli obblighi contributivi dell’agente di commercio iscritto (anche) ad Enasarco; il terzo motivo è infondato;
la Corte territoriale ha affermato che non sussiste, rispetto alla riscossione, un problema di competenza territoriale, atteso che R.S. s.p.a., che svolge l’attività in favore della Regione siciliana (art. 2, co.2.3 della I. reg. n. 19 del 22/12/2005), agisce sul territorio senza necessità di delega tra i vari agenti territorialmente competenti;
inoltre la censura non coglie nel segno, in quanto non chiarisce in che misura la disfunzione del procedimento di riscossione – di cui il provvedimento gravato dà puntualmente riscontro – avrebbe potuto incidere sul rapporto contributivo in oggetto; d’altronde, la Corte di merito non avrebbe, comunque, in proposito, nessun potere giurisdizionale, trattandosi di competenze organizzative a carico dell’amministrazione;
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.100,00 a titolo di compensi professionali in favore di ciascuno dei controricorrenti, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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