CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20466

Tributi – IVA – Eccedenza d’imposta in dichiarazione – Domanda di rimborso – Termine di prescrizione – Sospensione per effetto di contenzioso relativo ad accertamento induttivo riferito alla medesima annualità – Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio

Rilevato che

– la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che, accogliendo il ricorso del Fallimento di L. s.r.l., aveva annullato il provvedimento di diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di rimborso del credito Iva dell’anno 1995 della società, presentata dal curatore il 10.12.2011, all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato, fra I’ altro, l’avviso di accertamento IVA emesso dall’Ufficio in sede di controllo della ricorrenza dei presupposti per il rimborso originariamente richiesto da L. in bonis;

– la CTR ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’Agenzia, affermando che non vi era alcun legame genetico/funzionale fra gli accertamenti occasionati dall’originaria domanda di rimborso e quella presentata dal curatore;

– avverso la sentenza, depositata il 1° aprile 2015, il Fallimento L. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, che illustra con memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 19 d. Igs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto il credito IVA chiesto a rimborso estinto per intervenuta prescrizione;

– il motivo è fondato;

– ritiene questa Corte che, per logica necessità, debba esser ricompreso nell’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione IVA 1995 anche l’accertamento negativo dell’esistenza del credito esposto da L. per la medesima annualità, che aveva formato oggetto dell’originaria istanza di rimborso, non potendo all’evidenza coesistere, con riferimento allo stesso periodo d’imposta ed alla stessa dichiarazione annuale IVA, un debito per maggiore imposta inevasa ed un credito per eccedenza d’imposta;

– non emergendo dalla sentenza di appello, né dalle difese delle parti, che la ripresa fiscale fosse fondata su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli che avevano determinato il mancato rimborso del credito per eccedenza Iva esposto da L. nella dichiarazione oggetto di controllo, ovvero su una diversa causa petendi, la contestazione mossa alla società dall’Ufficio nell’avviso di rettifica comportava dunque, necessariamente, il disconoscimento del credito predetto;

– in altri termini, sussisteva una relazione di biunivoca corrispondenza tra il credito IVA chiesto a rimborso e il debito IVA accertato dall’Ufficio finanziario per il medesimo anno, atteso che il riconoscimento della debenza dell’imposta avrebbe comportato indefettibilmente il correlativo azzeramento del credito per eccedenza, che sarebbe risultato inesistente; per contro, la ritenuta insussistenza della pretesa dell’amministrazione avrebbe determinato l’automatico accertamento dell’esistenza del credito chiesto a rimborso;

– deve in conseguenza ritenersi che il giudizio devoluto alla cognizione del Giudice tributario avesse ad oggetto la verifica della sussistenza, in via alternativa, di una delle due contrapposte pretese;

– deve allora concludersi che il decorso del termine prescrizionale decennale per l’esercizio del diritto al rimborso è stato interrotto dalla domanda giudiziale proposta da L. contro l’avviso di accertamento (art. 2943, 2° comma c.c.) ed è rimasto sospeso, ai sensi dell’art. 2945, 2° comma c.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio;

– la conclusione raggiunta trova indiretta conferma nell’orientamento (Sez. 5, Sentenza n. 3827 del 18/02/2010; Civile Sent. Sez. 5 Num. 6324 Anno 2016) per cui “in tema di rimborso dell’eccedenza dell’IVA, così come prevista dall’art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, l’impugnazione in sede giurisdizionale delle sole “poste” (considerate nell’eccedenza” complessiva chiesta dal contribuente) disconosciute dall’Ufficio non produce gli effetti di cui agli artt. 2944 e 2945 cod. civ. sulle poste non contestate e, quindi, non interrompe nè sospende il decorso, per queste ultime, del termine di prescrizione decennale; (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, avendo una società presentato ricorso avverso un avviso di rettifica che riduceva il credito IVA richiesto a rimborso, ed essendo stato tale ricorso accolto, l’effetto interruttivo della domanda giudiziale si fosse verificato solo sulla parte del credito in contestazione e non su quella incontestata)”;

– dal richiamato principio può infatti ricavarsi, a contrario, che ove l’Ufficio, come nel presente caso, contesti – adottando l’accertamento induttivo – la ricostruzione globale del reddito e delle operazioni rilevanti a fini IVA in capo al contribuente, disconoscendo in toto, attraverso l’accertamento di un debito d’imposta inevaso, la sussistenza del credito da questi esposto, l’effetto interruttivo, sospensivo della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale si produce;

– è evidente, poi, come subordinare il mancato decorso della prescrizione del diritto al rimborso all’instaurazione di un autonomo, ulteriore giudizio (indubitabilmente connesso al primo o quantomeno da questo pregiudicato) implicherebbe l’imposizione a carico del contribuente di un onere processuale ingiustificatamente gravoso, in violazione anche dei principi del c.d. “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost.;

– all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari accertamenti in fatto – posto che non sono più in contestazione I’ esistenza, la certezza e la liquidità del credito chiesto a rimborso – la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente e l’annullamento dell’atto di diniego di rimborso impugnato;

– la particolarità della vicenda legittima la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del Fallimento L. e annulla il provvedimento impugnato; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.