CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20527

Cartella esattoriale – Mancata notifica – Prescrizione del credito contributivo

Rilevato che

la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 1984 del 2013, ha accolto l’appello proposto dall’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., nei confronti di L.P.D. ed Equitalia Sud s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione proposta dallo stesso L. alla intimazione di pagamento, alla cartella ed al ruolo alle stesse sotteso, accogliendo la tesi del L. basata sulla mancata di notifica della sola cartella e della conseguente prescrizione del credito contributivo (relativo a contributi dovuti per gli anni 1997,1998 e 1999 per un importo di Euro 4.107,92), nonché sulle ulteriori ragioni di opposizione relative alla violazione di norme poste a tutela del contribuente (difformità dell’intimazione notificata rispetto al modello ministeriale previsto per la cartella e, comunque, per l’assenza di informazioni decisive all’interno dell’intimazione stessa, violazione dell’obbligo di sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973, infondatezza della pretesa anche quanto ad interessi e spese di riscossione);

la Corte d’appello ha accertato, mediante la valutazione dell’avviso di ricevimento e dell’estratto del ruolo prodotto da Equitalia Sud s.p.a, che la prescrizione non si era verificata in ragione del fatto che la notifica della cartella era avvenuta in data 24 maggio 2001, per cui il termine di prescrizione era stato interrotto in tale data ed in altra successiva nel 2004; inoltre, una volta accertata la effettiva notifica della cartella, anche le ragioni di opposizione proposte per vizi di forma della procedura esecutiva, da qualificarsi come opposizioni agli atti esecutivi, dovevano ritenersi precluse per il decorso del termine previsto, essendo legate alla circostanza, in effetti smentita, che la cartella non fosse stata notificata;

avverso tale sentenza, P. D. L. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi;

Inps ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso, Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata;

Considerato che

con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in ordine all’avvenuta prescrizione dei contributi pretesi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 e 2944 cod.civ., nonché dell’art. 3, comma nono, I. n. 335 del 1995 e ciò viene fatto discendere dalla erroneità dell’accertamento sull’avvenuta notifica della cartella, che si è affermato essere avvenuta il 24 maggio 2001, con conseguente mancanza di approfondimento della eccezione di prescrizione sollevata dal Linguardo sin dal primo grado di giudizio e senza considerare che, comunque, tra tale data e la data di notifica della intimazione (12 dicembre 2007) era già decorso il successivo quinquennio;

con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e o la falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. nonché degli artt. 2714 e 2715 cod. civ. e, allo stesso momento, insufficiente e contraddittoria motivazione che si connette alla circostanza che la sentenza impugnata, errando, ha attribuito rilievo centrale alla copia della ricevuta di ritorno prodotta da Equitalia Sud s.p.a. al fine di provare la notifica della cartella di pagamento oggetto di opposizione ed ha pure ritenuto generico il disconoscimento effettuato dal ricorrente;

sostiene il ricorrente che la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni censurate per avere ritenuto generica l’eccezione di disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento, prodotta dal concessionario per la riscossione, laddove era stato un dipendente di Equitalia non meglio identificato ad attestare la conformità all’originale del documento prodotto in copia; inoltre, tale copia era la stampa di un documento digitalizzato soggetto alla disciplina indicata dall’art. 23, comma terzo, del CAD secondo il quale i documenti informatici contenenti copia a riproduzione di atti pubblici e scritture private hanno piena efficacia solo se vi è apposta la firma digitale o altra firma elettronica qualificata di chi li rilascia;

il terzo motivo deduce l’erronea e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 nel senso che, ad avviso del ricorrente, la sentenza avrebbe errato nel ritenere correttamente notificata la cartella sulla base del deposito dell’avviso di ricevimento contenente il numero della cartella cui si riferiva a sua volta corrispondente all’estratto di ruolo pure prodotto, in assenza di deposito della copia notificata della cartella e di relata di notifica che attesti il rispetto delle regole indicate dagli artt. 137 e ss. richiamate dall’art. 60 del d.p.R. n. 600 del 1973;

il secondo ed il terzo motivo vanno trattati congiuntamente e per primi in quanto pongono la questione della correttezza del capo della sentenza impugnata che ha accertato la rituale notifica della cartella, con conseguente effetto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione, che si pone come presupposto logico e giuridico rispetto all’eventuale maturarsi della prescrizione per lo spirare del termine successivo alla notifica della medesima cartella;

tali motivi sono infondati;

nella specie è pacifico, perché costituente oggetto di specifico accertamento di fatto compiuto dai giudici d’appello, non contestato dal ricorrente, che l’agente della riscossione ha provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, della cartella di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento;

al riguardo “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1992 cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 ;

tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari;

la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario;

in questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)” (Cass. ord. n. 3254/16)” (cfr. Cass. n. 802 del 2018; coni. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).

tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, osservando “come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che “da disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011).

In questo contesto, l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. E’ questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento”.

ha poi rilevato che “da semplificazione insita nella notificazione diretta”, consistente “nella mancanza della relazione di notificazione di cui all’art. 148 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 3” e nella “mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)”, “anche se (…) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (…) è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973. art. 26, comma 1”.

ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26 “c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo”. Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell’atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”;

ancora, sono infondate le ulteriori deduzioni tendenti a censurare il giudizio di genericità del disconoscimento effettuato ai sensi degli artt. 2712 e 2719 cod.civ., posto che, in primo luogo, il motivo di ricorso, formulato senza la corretta indicazione del vizio di violazione della legge processuale di cui al n. 4 del primo comma dell’articolo 360 cod.proc.civ., non riproduce né allega lo stralcio del verbale o dell’atto che contiene il disconoscimento stesso, né allega o riproduce l’avviso di ricevimento oggetto del medesimo disconoscimento, con ciò non consentendo alla Corte di cassazione di verificare l’effettiva violazione della regola processuale denunciata;

infatti, quando col ricorso per cassazione si censuri la valutazione del giudice di merito circa la ritualità o meno della proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, il giudice di legittimità deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, senza essere investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, che resta riservato ai soli vizi implicanti la nullità della sentenza o del procedimento (Cass. n. 22590 del 2014); dunque, risultano non scrutinabill in questa sede le considerazioni svolte in ricorso relativamente alla inidoneità del dipendente del concessionario ad attestare la conformità della copia prodotta all’originale ovvero le, generiche e comunque non pertinenti, considerazioni svolte in materia di disciplina della efficacia probatoria degli atti digitalizzati;

infatti, seppure, è vero che l’agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all’art. 2719 c.c., è altresì consolidato e qui deve prevalere il principio secondo cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. n. 27633 del 30 ottobre 2018; Cass. 29993 del 2017);

il primo motivo è in parte inammissibile e comunque infondato, giacché non si correla ai contenuto della motivazione della sentenza impugnata che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dalla sola notifica della cartella in data 24 maggio 2001, prima della notifica dell’atto di intimazione del 2007, ma anche da altro atto interruttivo del 2004; il ricorrente non ha censurato tale accertamento e, dunque, la tesi del decorso della prescrizione, smentita dal complessivo ragionamento della sentenza impugnata, è comunque infondata perché non supportata da alcuna evidenza processuale;

il ricorso va, in definitiva, rigettato;

nulla per le spese del presente giudizio di legittimità in mancanza di attività difensiva da parte dell’Inps, limitatosi a rilasciare procura in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, e di Equitalia Sud s.p.a., rimasta intimata;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.