CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2020, n. 16376

Accertamento – Forma – Sottoscrizione degli atti – Deleghe del direttore provinciale – Delega generale – Validità dell’atto

Rilevato che

La CTR dell’Umbria con la sentenza oggi impugnata ha respinto l’appello proposto da S. L.C.avverso la sentenza n.112/02/2012 della CTP di Perugia che aveva respinto il ricorso dal medesimo appellante proposto avverso gli  avvisi di accertamento N.T3N0100903719 e N.T3N0100903712,/2011 emessi dall’Agenzia delle Entrate della stessa città per il pagamento di IRES, IVA ed IRAP risultate dovute dal ricorrente all’esito di rettifica delle denunce

Per gli anni d’imposta 2007 e 2008.

Per quanto in questa fase di residuo interesse la CTR ha disatteso, in via preliminare, l’eccezione di difetto di legittima sottoscrizione degli avvisi impugnati per carenza di idonea delega da parte del Direttore Prov.le dell’Agenzia, evidenziando che “lo stesso è stato correttamente sottoscritto dal funzionario delegato dal Direttore Provinciale, in conformità a quanto disposto al riguardo dalle norme citate nel provvedimento di delega che risulta allegato alle controdeduzíoni di primo grado”; nel merito ha condiviso totalmente la statuizione della CTP, pervenendo così alla conferma della stessa.

Avverso detta pronuncia il L.C. ha proposto ricorso, articolando unico motivo di censura.

L’Agenzia si è costituita tardivamente ai soli fini di partecipare all’eventuale discussione orale.

All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2020 la Corte ha deciso.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il L.C. deduce violazione, ai sensi dell’art.360 co.1 n.3 c.p.c., dell’art.42 D.P.R. n.600/1973. Il ricorrente rileva che gli avvisi impugnati erano sottoscritti da funzionari della carriera direttiva, senza che agli stessi fosse allegata alcuna delega o che questa vi fosse menzionata; ammette che una delega del Direttore Prov.le era stata prodotta in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, ma ne sostiene l’illegittimità siccome concepita non già quale conferimento di poteri in riferimento a specifici atti o incarichi, bensì quale atto di delega generale e permanente all’esercizio di una serie di poteri e facoltà diversi a circa trenta funziona e dell’art.2 Legge n.145 del 2002, in contrasto con il principio generale contenuto nel citato art.42, che attribuisce il potere di firma al solo Direttore Prov.le; argomenta in tal senso anche sulla scorta dell’art.3 co. 129 Legge n.662/1996.

Il motivò è infondato.

In primo luogo è da chiarire che la eccepita nullità sussisterebbe non già per la semplice mancata allegazione della delega all’avviso di accertamento notificato, ma per l’insussistenza dell’atto di delega, la cui prova può essere fornita anche in sede contenziosa ove venga proposta contestazione dalla parte interessata (cfr. in esatti termini Cass. Sez.V 14.06.2013 n.14942).

Infatti l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio (salvi i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett. a) e b)); mentre il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (cfr. in esatti termini anche Cass. Sez.V ord. 11.10.2012 n.17400).

Tale, ormai consolidato, orientamento è stato poi di recente ribadito da Cass. Sez.V 5.09.2014 n.18758, anche in punto di onere della prova a carico dell’Agenzia circa il corretto esercizio del potere e l’avvenuto esercizio di eventuale delega. Tale conclusione è effetto diretto dell’espressa previsione della tassativa sanzione legale della nullità dell’avviso di accertamento, ribadita in tutte le menzionate pronunce.

Nel caso in esame l’Agenzia resistente, per come ammesso dallo stesso ricorrente, ha depositato, in allegato alle controdeduzioni in primo grado, atto di delega di conferimento di poteri ad una molteplicità di funzionari dipendenti.

Poiché il L.C. non contesta che tra tali deleghe ne esista una conferita al funzionario direttivo che ha firmato gli avvisi, concernente la sottoscrizione di atti di accertamento che, per tipologia, materia e valore, ricomprende anche quelli oggetto dell’odierno contenzioso, deve dedursi che il funzionario abbia sottoscritto gli stessi avvisi in forza del prodotto atto di delega.

Quanto invece alle ulteriori doglianze circa il contenuto della delega (durata, molteplicità e generalità degli incarichi ecc.)   il ricorso, non essendo riportati i passaggi decisivi dell’atto dai quali dovrebbe desumersi l’assenza di contenuti essenziali dello stesso o la presenza di caratteristiche incompatibili con i principi regolanti la delega ex art. 42 invocato, è privo di autosufficienza ed è inammissibile, non consentendo alla Corte di apprezzare il contenuto e la legittimità della delega medesima in relazione ai profili sollevati nel ricorso.

Questo deve quindi essere rigettato; non deve farsi luogo a statuizione sulle spese di questo giudizio, in assenza di attività difensiva dell’Agenzia.

Va dato atto altresì che sussistono le condizioni processuali per determinare, a carico della ricorrente soccombente, l’obbligo di versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l’iscrizione a ruolo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13 co.1 quater d.P.R. n.115 del 2002, dà atto dalla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ex co.1 bis dello stesso art.13, se dovuto.