CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 maggio 2018, n. 13740
Esposizione all’amianto – Benefici contributivi – Rivalutazione contributiva – Domanda amministrativa
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 19.5.2016, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della statuizione di primo grado, ha rigettato la domanda di M.G. volta al conseguimento dei benefici di cui all’art. 13, L. n. 257/1992, per i periodi lavorativi in cui era stato esposto all’amianto;
che avverso tale pronuncia M.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, per averlo la Corte di merito dichiarato decaduto dal beneficio rivendicato nonostante che la domanda amministrativa del 2001, prodotta in giudizio dall’INPS al fine di comprovare il dies a quo del termine triennale di decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, fosse priva di protocollo;
che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’INPS avesse dato prova del fatto costitutivo dell’eccezione di decadenza nonostante che l’anzidetta domanda amministrativa non fosse utilizzabile, in quanto appunto priva di protocollo;
che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 47, comma 5°, d.P.R. n. 639/1970, per avere la Corte di merito ritenuto che la presentazione di una nuova istanza (avvenuta nel caso di specie nel 2010) non valesse quanto meno ad impedire la decadenza dal conseguimento della rivalutazione contributiva sui ratei di pensione maturati successivamente ad essa;
che i motivi, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione delle censure svolte, sono manifestamente infondati, avendo questa Corte ormai consolidato l’orientamento secondo cui, costituendo la rivalutazione contributiva ex art. 13, L. n. 257/1992, beneficio autonomo e non mera modalità di liquidazione della prestazione pensionistica (cfr. da ult. Cass. n. 12087 del 2017), il termine triennale di decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, decorre dalla data di presentazione all’INPS della relativa domanda amministrativa (Cass. n. 11201 del 2016), irrilevante restando la presentazione di un’ulteriore domanda successiva allo spirare del termine decadenziale, atteso che l’istituto della decadenza mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (Cass. nn. 8926 del 2011 e 311 del 2016);
che si è già precisato che neppure è validamente invocabile in contrario il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, non estendendosi tale principio a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva e non potendosi dubitare del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretta al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia (così da ult. Cass. n. 22948 del 2016);
che a nulla vale obiettare che la domanda amministrativa presentata da parte ricorrente il 14.8.2001 non sarebbe stata protocollata dall’ente, cogliendo nel segno il rilievo della Corte di merito secondo cui, avendola l’ente prodotta in giudizio, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sua effettiva presentazione e utilizzabilità in giudizio, non essendo la protocollazione adempimento rilevante ai fini della prova dei fatti che di cui il documento è rappresentazione (cfr. in tal senso già Cass. n. 18339 del 2007) e costituendo piuttosto il mezzo per attribuire al documento data certa facente fede fino a querela di falso (Cass. S.U. n. 759 del 1999; Cass. n. 9959 del 1998);
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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