CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2020, n. 7584 – In relazione alla ripresa IVA, tributo armonizzato, l’obbligo del contraddittorio certo sussiste ma la violazione della sua omessa instaurazione e del rispetto del termine dilatorio prima della notifica dell’avviso non comporta l’invalidità dell’atto impositivo in ogni caso, ma solo allorché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa