CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2018, n. 31030
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Riscossione – Cartella esattoriale – Omesso versamento
Rilevato che
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società contribuente una cartella esattoriale con la quale, relativamente all’anno di imposta 2004, a seguito di controllo automatizzato, era stato richiesto il pagamento dell’importo accertato a titolo di omesso pagamento IVA; la società contribuente aveva impugnato il suddetto atto impositivo per prescrizione e decadenza della pretesa impositiva, per mancata notifica dell’atto prodromico e per mancata sottoscrizione della cartella di pagamento; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello la contribuente, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate;
la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello, ritenendo che la cartella di pagamento in esame era viziata per mancata indicazione del responsabile del procedimento; avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura; la società contribuente ha resistito depositando controricorso, contenente ricorso incidentale;
Considerato che
1. Sui motivi di ricorso principale
Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame pronunciato su una questione, relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento, non oggetto di censura in sede di gravame da parte della società contribuente;
va disattesa preliminarmente l’eccezione di parte controricorrente di inammissibilità del ricorso sia per difformità da quanto prescritto dagli artt. 360 e 366, cod. proc. civ., che per genericità delle doglianze prospettate, in quanto, invero, il ricorso illustra i fatti di causa, in particolare la pretesa impositiva fatta valere, le ragioni di contestazione della contribuente ed il contenuto delle decisioni di merito, specificando, in sede di articolazione dei motivi di ricorso, le ragioni fondanti la richiesta di censura della sentenza impugnata;
il motivo è fondato;
dall’esame dell’atto di appello, come riprodotto dalla ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, si evince che la contribuente aveva chiarito che la ragione di doglianza dalla stessa prospettata atteneva unicamente alla nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione della medesima, avendo precisato che nel ricorso introduttivo, il contribuente ha rilevato che la cartella di pagamento oggetto del ricorso introduttivo non era stata sottoscritta da alcun soggetto autorizzato e che tale questione era altra da quella relativa alla sottoscrizione del responsabile del procedimento;
nel controricorso, oltre che prospettare, come rilevato, una generica inammissibilità dei motivi di ricorso, la controricorrente non pone alcuna osservazione rispetto a quanto evidenziato dalla ricorrente;
il giudice del gravame, pertanto, nell’avere esaminato la questione della mancanza di indicazione del responsabile del procedimento piuttosto che quella, prospettata dalla controricorrente, della mancanza di sottoscrizione, è andato oltre i limiti del thema decidendum, sicchè la pronuncia è viziata per contrarietà con la previsione di cui all’art. 112, cod. proc. civ.;
peraltro, va precisato, in ordine alla questione del difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento, che secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (Cass. civ., sez. V., 24 luglio 2018, n. 19588);
l’accoglimento del presente motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere tenuto conto che nella cartella di pagamento era stato indicato il nominativo del responsabile del procedimento;
2. Sui motivi di ricorso incidentale
Con il primo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 480, comma quarto, e 125, comma primo, cod. proc. civ., attesa la necessità della sottoscrizione della cartella di pagamento;
con il secondo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., dovendo la cartella di pagamento essere preceduta dalla notifica dell’atto presupposto;
con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per non avere pronunciato sulle diverse questioni prospettate in sede di giudizi di merito;
si tratta, invero, di questioni che, in quanto attengono a ragioni di censura sue quali il giudice del gravame non si è pronunciato, avendo limitato la decisione al solo profilo della mancanza di indicazione del responsabile del procedimento, sono rimaste assorbite, sicchè sono inammissibili in questa sede, dovendo essere prospettate dalla parte dinanzi al giudice del rinvio;
per quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
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