CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2018, n. 31089 – Nell’ambito del contratto di somministrazione possono ritenersi ascrivibili alle ragioni di cui all’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003, le “punte di intensa attività” non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, ed anche il semplice riferimento alle stesse è stato considerato “valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c”