CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2018, n. 31089
Somministrazione a tempo determinato – Causale correlata a punte di intensa attività – Eccessivamente genericità e assenza di connotazione della temporaneità delle esigenze produttive o organizzative – Illegittimità – Non sussiste – Necessità di una verifica diretta ad accertare la effettiva esistenza delle esigenze e non la loro temporaneità o eccezionalità
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 463 del 22.10.2013, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede, ed ha accolto le domande proposte da B.L. nei confronti della C.W. s.p.a. volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione (plurimi contratti prorogati più volte) svolti fra le parti nel periodo 4.12.2007 – 10.5.2012;
2. la Corte distrettuale ha rilevato che i contratti di somministrazione risultavano sorretti, dal punto di vista formale, da una causale correlata a punte di intensa attività, eccessivamente generica e priva di connotazione che potesse indicare la temporaneità delle esigenze produttive o organizzative, con conseguente trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato nei confronti della società utilizzatrice e risarcimento del danno in applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010;
3. avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e il lavoratore ha resistito con controricorso;
4. entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che
5. con i primi due motivi il ricorrente denunzia violazione di plurime norme del d.lgs. n. 276 del 2003 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto requisito di validità dei contratti di somministrazione la temporaneità delle esigenze tecniche, produttive o organizzative nonché (secondo motivo) effettuato una valutazione tecnica di esclusiva competenza dell’imprenditore;
6. il primo motivo è fondato avendo questa Corte già affermato che l’art. 20 del d.lgs. n. 276 del 2003 – nella misura in cui prevede che la causa del ricorso ai contratti di somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, “anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa” – introduce una causale ampia, non legata a specifiche situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto collettivo, per cui si impone più che mai la necessità di una verifica diretta ad accertare non la temporaneità o la eccezionalità delle esigenze organizzative quanto, piuttosto, la effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l’assunzione del singolo dipendente, allo scopo di escludere il rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale atte a mascherare situazioni non rispondenti a quelle consentite (cfr. Cass. n. 15086 del 2018, Cass. n. 17669 del 2018);
7. questa Corte (con orientamento anche espresso proprio nei confronti della società C.W. s.p.a.) ha ritenuto sufficiente, nell’ambito del contratto di somministrazione, che la causale dia conto della ragione in concreto da fronteggiare in modo sufficientemente intellegibile, in maniera meno pregnante di quanto richiesto per i contratti a termine (considerata significato e ratio delle diverse discipline, distinte anche a livello comunitario), fermo comunque l’onere, a carico dell’utilizzatore, di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative indicate anche a posteriore in caso di contestazione (Cass. n. 17865 del 2016 con riguardo alla società Cromodora; nello stesso senso, Cass. n. 15610 del 2011, Cass. n. 2521 del 2012, n. 21001 del 2014, e, da ultimo, Cass. n. 2963 del 2018, Cass. n. 17669 del 2018);
8. di conseguenza, possono ritenersi ascrivibili alle ragioni di cui all’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003, le “punte di intensa attività” non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, ed anche il semplice riferimento alle stesse è stato considerato “valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c” (cfr. Cass. 20010 del 2018, Cass. n. 8148 del 2018, Cass. n. 17865 del 2016, Cass. n. 21001 del 2014, Cass. 3 aprile 2013 n. 8120, Cass. 21 febbraio 2012, n 2521);
9. il secondo motivo è assorbito dalla ritenuta legittimità della causale apposta ai contratti di somministrazione;
10. in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto per le ragioni dianzi esposte, assorbito il secondo; la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, e considerato che la Corte di appello ha ritenuto provata – tramite la documentazione prodotta dalla società – l’esigenza (apposta ai contratti di somministrazione) di far fronte a un “andamento sinusoidale nel breve e brevissimo tempo” dell’attività produttiva (pag. 3 della sentenza impugnata), la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria;
11. le spese di lite dei gradi di merito sono compensate tra le parti e il controricorrente è condannato a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta. Compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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