CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2020, n. 27308
Compensi professionali – Avvocato – Conferimento procura alle liti – Validità
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 del D. Lgs. N. 150/2011, l’avvocato M.C., premettendo di avere assistito A. e C.S. in un procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, nel quale le predette erano state convenute in giudizio da tal M.A., chiedeva allo stesso Tribunale di voler condannare le Santalucia al pagamento della somma di € 24.439,47 oltre accessori, quale compenso per l’attività professionale prestata.
Si costituivano le convenute le quali impugnavano le deduzioni della ricorrente ed eccepivano in particolare l’inammissibilità della domanda, attesa l’inesistenza di una valida procura alle liti conferita alla stessa, come peraltro già accertato dallo stesso tribunale adito in un altro analogo procedimento intentato dalla C..
Il Tribunale con ordinanza del 22 marzo 2016 dichiarava inammissibile il ricorso, con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Infatti, il diritto di credito azionato era stato radicalmente contestato dalle convenute, le quali avevano negato l’avvenuto rilascio di una procura alle liti per il giudizio presupposto.
Ciò implicava l’improseguibilità del processo sommario speciale, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che prevede che, in caso di contestazione dell’an della pretesa del difensore, il giudice adito ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge n. 794/1942 debba dichiarare l’inammissibilità della domanda, senza poter disporre il mutamento del rito, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.
Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso C. M. sulla base di un motivo.
Le intimate resistono con apposito controricorso.
La ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 150/2011 e degli artt. 702 bis e ss. c.p.c.
Si deduce che ha errato il Tribunale nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto, occorrendo dare seguito alla più recente giurisprudenza di legittimità che, traendo spunto dalla novella di cui al D. Lgs. n. 150/2011, ha ritenuto che, in materia di procedimento sommario volto alla liquidazione dei compensi del difensore per le prestazioni rese in sede giudiziale civile, il rito speciale si applichi anche nel caso in cui le contestazioni del cliente investano l’an della pretesa.
Il motivo è fondato.
Reputa il Collegio che nella vicenda debba darsi continuità al principio di diritto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, a mente del quale la controversia di cui all’art. 28 della I. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’ “an debeatur”, mentre soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande (Cass. S.U. n. 4485/2018).
Facendo applicazione di tale principio, con il quale la Corte ha inteso indubbiamente innovare rispetto alla propria precedente giurisprudenza, si palesa l’erroneità della soluzione al quale è pervenuto il Tribunale che avrebbe dovuto decidere la domanda proposta con le forme di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, anche a fronte della contestazione delle resistenti circa l’esistenza di una valida procura alle liti (contestazione che investe la stessa esistenza del rapporto professionale), non potendo invece addivenire alla declaratoria di inammissibilità.
L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente procedimento, al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento Impugnato con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 agosto 2019, n. 21627 - In tema di revocazione di sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria il rito speciale del lavoro deve trovare applicazione anche al…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21169 deposita il 5 luglio 2022 - Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3835 - Attesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14155 - Relativamente all'assistenza tra Stati dell'Unione europea per la riscossione dei crediti, la controversia appartiene alla giurisdizione dello Stato richiedente ove le contestazioni riguardino…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 8685 depositata il 2 aprile 2024 - In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif.…
- Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 758 depositata il 12 gennaio 2022 - Nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…