CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2020, n. 27340
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti – Contributo di solidarietà – Illegittima trattenuta – Obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione
Rilevato in fatto
Che, con sentenza depositata ril.6.2015, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti in danno di C.S. a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 1.1.2009-31.8.2013, condannando la Cassa a restituirgli la somma di € 27.765,93, oltre accessori;
che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che C.S. ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato in diritto
Che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1, l. n. 147/2013, 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006, e 2, d.lgs. n. 509/1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell’ambito dei poteri conferitele in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1, l. n. 147/2013, 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006, e 2, d.lgs. n. 509/1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, nonché degli artt. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), e 3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto l’illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati;
che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del prò rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19561 e 29292 del 2019);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
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