CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2020, n. 27345
Risarcimento del danno – Demansionamento – Insorgenza di una patologia – Eziopatogenesi multifattoriale – Richiesta della lavoratrice di essere spostata ad altre mansioni
Rilevato che
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da M.D. nei confronti della R. Supermercati s.r.l. tesa ad ottenere la condanna della società al risarcimento del danno da demansionamento oltre che di quello conseguente all’insorgenza di una patologia tendinea e della cuffia dei rotatori della spalla destra e del tunnel carpale alla mano, ai sensi dell’art. 2103, 2087, 2043 e 2049 cod. civ. e per ottenere la tutela reale ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
2. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha in primo luogo escluso la nullità della sentenza in relazione all’accertata difformità tra dispositivo letto e quello riprodotto nella sentenza ( con il primo la lavoratrice era condannata alle spese mentre nel secondo le stesse erano compensate) osservando che, in situazioni di tal fatta, il dispositivo letto in udienza prevale su quello redatto in calce alla sentenza.
3. Inoltre il giudice di secondo grado ha accertato che la lavoratrice, inquadrata nel III livello del c.c.n.l., non era stata assunta come capo reparto, come tardivamente allegato in appello, ed era stata sempre adibita a mansioni riconducibili a quelle di commesso specializzato provetto, rientranti nel livello posseduto.
4. La sentenza ha poi verificato che il tardivo deposito della consulenza in primo grado non aveva in concreto pregiudicato il diritto di difesa della D. e, inoltre, che le patologie lamentate – di cui ha evidenziato l’eziopatogenesi multifattoriale – non erano ricollegabili all’attività svolta, ed erano insorte già prima dell’inizio del rapporto. In definitiva è stato escluso che fosse ravvisabile una negligenza da parte della società datrice che non aveva assecondato una prima richiesta della lavoratrice di essere spostata ad altre mansioni atteso che non era stata supportata da documentazione medica.
5. In conclusione la Corte ha escluso che fosse risultato accertato un inadempimento della datrice di lavoro fonte di responsabilità e rilevante nel valutare la denunciata illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice in considerazione della sua sopravvenuta inidoneità fisica.
6. Infine il giudice di appello ha accertato che la D. non aveva allegato a quali mansioni avrebbe potuto essere adibita né se vi erano posti disponibili corrispondenti con la professionalità acquisita. Con riguardo alla posizione che si sarebbe liberata per effetto delle dimissioni di una dipendente la Corte ha evidenziato che l’allegazione da un canto era tardiva e comunque si riferiva ad una posizione resasi disponibile nel 2010 laddove il licenziamento era del 2008.
7. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la D. affidato a quattro motivi ai quali resiste con controricorso la R. Supermercati s.r.l..
Considerato che
8. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce che la sentenza sarebbe incorsa nell’ omesso esame del denunciato insanabile contrasto tra dispositivo letto in udienza e la motivazione sul governo delle spese, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. ritenuto correttamente che il dispositivo letto in udienza fosse prevalente rispetto alla motivazione depositata non può essere accolto.
9. In disparte i profili di inammissibilità della censura, che nella sua rubrica promiscuamente invoca vizi di violazione di legge, processuali e di motivazione, va rilevato che la Corte di merito ha esaminato la censura che veniva mossa alla sentenza ed ha accertato che in presenza di una tale difformità il dictum contenuto nel dispositivo letto in udienza acquisisce pubblicità con tale lettura e cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta. Correttamente, allora, il giudice di appello ha ritenuto che il dispositivo letto all’esito dell’udienza prevalesse sulle enunciazioni della motivazione con lo stesso incompatibili. Come ritenuto da questa Corte, infatti, queste ultime devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (cfr. Cass. 17/11/2015 n. 23463, 19/06/2002 n. 8912).
10. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. e dell’art. 1362 cod.civ. oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e 5 cod. proc. civ..
10.1. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge poiché erroneamente ha ritenuto che la lavoratrice avesse denunciato il demansionamento con riguardo alla qualifica di capo reparto (secondo livello del c.c.n.l. 14.12.1990) laddove invece era stato denunciato che assunta nel terzo livello, a cui competono mansioni prevalentemente di concetto, la ricorrente era stata invece assegnata a mansioni esecutive semplici che erano invece riconducibili al quarto livello del c.c.n.l. (commesso semplice invece che commesso specializzato provetto) e sulla differenza tra tali qualifiche si era sviluppato il contraddittorio tra le parti sin dal primo grado i giudizio.
11. Il motivo è infondato.
11.1. Come è noto, allorché si tratti di individuare, ai fini dell’accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte in concreto, rispetto ad una determinata posizione funzionale, il procedimento logico-giuridico non può prescindere da tre fasi successive, costituite dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. tra le tante Cass. 26/03/2014 n. 7123 e 27/09/2010 n. 20272).
11.2. Orbene la sentenza della Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, si preoccupa proprio di verificare se, rispetto al terzo livello di inquadramento posseduto dalla ricorrente, nel corso del rapporto, sia intervenuto il denunciato demansionamento analizzando le caratteristiche astratte del profilo posseduto (il terzo) e di quello inferiore (il quarto). Tiene conto delle mansioni in concreto svolte dalla D. e quali risultanti dall’istruttoria espletata e ne verifica la riferibilità all’una qualifica piuttosto che all’altra escludendo che si fosse realizzato il demansionamento denunciato. Si tratta di ricostruzione improntata a criteri giuridici corretti che non incorre nella violazione di legge denunciata e trascura l’esame fatti che avrebbero potuto determinare un esito diverso del giudizio che neppure è chiaramente dedotto.
La censura si risolve, nella sostanza, in una richiesta di differente ricostruzione dei fatti che non è consentita nel giudizio di legittimità.
12. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale viene denunciata la violazione dell’art. 2103 cod. civ., dell’art.13 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 3 e 103 c.c.n.l. 14.12.1990 e degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod.proc.civ.. non può trovare accoglimento.
12.1. Nel richiamare le considerazioni già svolte sul secondo motivo va rilevato che la censura presenta anch’essa profili di inammissibilità laddove propone una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti accertati nell’istruttoria svolta. Di improcedibilità, poiché si duole di un’errata interpretazione delle norme collettive che però non risultano allegate al ricorso né è indicato dove sono reperibili nel fascicolo (cfr. Cass. Sez. U. 25/03/2010 n. 7161, 20/11/2017 n. 27475, 04/03/2019 n. 6255). Nel denunciare infine la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. trascura di considerare che, secondo l’orientamento di questa Corte ( cfr. tra le tante Cass. 27/12/2016 n. 27000 e 17/01/2019 n. 1229 ), la denuncia non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Nessuna di queste evenienze è ravvisabile nella specie.
12.2. Escluso il denunciato demansionamento restano assorbiti le censure che attengono al danno anche sotto il profilo della denunciata perdita di chances.
12.3. Per quanto riguarda poi la denunciata perdita del 10% della retribuzione conglobata la censura appare nuova. La Corte non ne fa alcun cenno e la ricorrente trascura di chiarire come, dove e quando la questione era stata effettivamente sollevata davanti al giudice di merito.
13. Con il quarto motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di fatti storici posti a base delle conclusioni del ctu e delle critiche mosse con riguardo alle patologie muscolo scheletriche accertate. La violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2103, 2087 e 1218 cod.civ. in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc.civ..
Sostiene la ricorrente che la Corte di merito nell’avallare le conclusioni del consulente non si è avveduta, nonostante le critiche formulate, della loro intrinseca contraddittorietà e della mancata adozione di un metodo scientifico specifico per le malattie lavoro correlate. Non ha tenuto conto della specificità del caso concreto e delle puntuali critiche mosse dal consulente di parte e si è fondata su dati errati cronologicamente.
Da tali premesse la ricorrente fa discendere l’illegittimità del licenziamento intimatole oltre che il suo diritto al risarcimento del danno.
13.1. Rileva il Collegio che con l’articolata censura è ripercorsa la ricostruzione operata dal consulente d’ufficio e vengono esaminati tutti gli elementi di fatto acquisiti al giudizio e valutati dal Consulente di cui è proposta una valutazione differente senza considerare che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. 07/12/2017 n. 29404). Occorre considerare che la Corte di appello ha motivatamente dissentito dalle critiche mosse alla consulenza, critiche ribadite in appello spiegando in maniera puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni dell’ausiliare (cfr. Cass. 11/06/2018 n. 15147).
14. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 5.300,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
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