CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37441
Tributi – Accertamento – Reddito d’impresa – Costi di sponsorizzazione e spese di pubblicità – Indeducibilità – Operazione fiscalmente illecita – Fatture emesse da associazioni sportive fittizie
Rilevato che
– con sentenza n. 24/16/15, depositata in data 8 gennaio 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna accoglieva parzialmente l’appello proposto da T. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 59/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Modena che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso l’avviso di accertamento n. THH031100362-2013 con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato nei confronti di quest’ultima, l’indebita deduzione di costi, ai fini Ires e Irap, e detrazione Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2008, in relazione a fatture emesse da fittizie associazioni sportive (c.d. cartiere) per prestazioni pubblicitarie ritenute soggettivamente inesistenti, nonché, in relazione a spese di pubblicità addebitate dalla Ars Comunicandi ritenute non inerenti e a spese addebitate dalla R.P. riqualificate come di rappresentanza e non di pubblicità;
– la CTR -accogliendo parzialmente l’appello della contribuente quanto alla detraibilità delle spese addebitate dalla A.C. e dalla R.P. nonché alla non debenza della maggiorazioni sulle sanzioni – in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:
per le fatture ricevute dalle società sportive, l’Agenzia aveva sufficientemente provato che la contribuente potesse essere a conoscenza dell’illecito posto in essere in quanto – qualora quest’ultima avesse osservato le minime avvertenze del buon padre di famiglia, controllando gli articoli redatti dalla stampa sportiva, verificando i piazzamenti o la classifica e, comunque, l’andamento sportivo negli anni precedenti delle squadre sponsorizzate, vedendo qualche foto delle stesse o le maglie utilizzate, senza accettare supinamente le attestazioni fornite dalle società medesime – avrebbe potuto constatare che le società fatturanti avevano posto in essere una operazione fiscalmente illecita;
– avverso la sentenza della CTR, la società propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall’art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che
con il primo motivo, la ricorrente – premesso in fatto di avere eccepito, nel giudizio di appello, con memorie depositate in data 19.11.2014, l’esistenza di un giudicato esterno, per gli stessi fatti desunti dal medesimo p.v.c., con riferimento all’annualità 2006, di cui alla sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 63 del 10.10.2013 – denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 111 Cost. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla tale eccezione;
– in disparte il profilo di inammissibilità per avere la ricorrente indicato in rubrica del n. 3 in luogo del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., il motivo è infondato;
– la sentenza impugnata tace sulla proposizione dell’eccezione di giudicato esterno da parte della contribuente, ma la stessa – come si evince dal ricorso (pag.14) e dal controricorso (pag.3) – risulta essere stata puntualmente sollevata in grado di appello, con le memorie illustrative del 19.11.2014 (allegate al n. 11 del ricorso);
– ciò posto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass 08/03/2007, n.5351, id.n. 29191 del 06/12/2017; id n.20718 del 13/08/2018), non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo e, nella specie, non appare revocabile in dubbio che la C.T.R. decidendo, direttamente nel merito, la controversia, abbia rigettato, implicitamente, la preliminare eccezione di giudicato esterno ( v. in tal senso, da ultimo, Cass n. 3621 del 7/2/2019);
-con il secondo motivo, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR erroneamente invertito l’onere probatorio nell’affermare che la società non aveva provato la propria non colpevolezza o inconsapevolezza della frode anziché fare ricadere sull’ufficio l’onere della prova, alla luce di elementi oggettivi, circa la consapevolezza da parte della contribuente del meccanismo fraudatorio; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 1 e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, in combinazione con l’art. 132 c.p.c., n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., 8 del d.l. n. 16 del 2012, per avere la CTR confermato l’avviso in questione quanto alla indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, e indetraibilità ai fini Iva, dei costi afferenti le fatture emesse dalle società sportive asseritamente fittizie per operazioni soggettivamente inesistenti, senza vagliare le doglianze proposte dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado, in tal modo non consentendo di ricostruire l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione;
– il motivo – che si articola in due sub censure- è complessivamente infondato per le ragioni di seguito indicate;
– sulla scia della giurisprudenza unionale, questa Corte ha chiarito che “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 2018; n. 27566 del 30/10/2018; Sez. 6 – 5, n. 5873 del 28/02/2019);
– nella specie, il giudice a quo si è attenuto ai suddetti principi, in quanto, a fronte della contestazione dell’Ufficio della fittizietà delle società sportive dilettantistiche fatturanti- quali enti satelliti della “ASD P. S.”, costituiti al solo fine di sostituire quest’ultima associazione, unica effettiva esecutrice delle prestazioni pubblicitarie, nella stipula dei contratti di pubblicità e nella conseguente emissione delle fatture ai clienti, al fine di fruire del regime agevolativo della legge n. 389/1991 (pag. 3-4 del ricorso, nel quale è riportato uno stralcio dell’avviso di accertamento che richiama il p.v.c. della G.d.F.)- la CTR ha ritenuto legittimo l’atto impositivo quanto alla indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, e indetraibilità ai fini Iva, dei costi afferenti le fatture emesse dalle società sportive, considerando sostanzialmente assolto dall’Ufficio, in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, l’onere probatorio a suo carico sia in ordine alla oggettiva fittizietà delle società fatturanti che alla conoscibilità da parte della contribuente del meccanismo fraudatorio medesimo; in particolare, sotto questo ultimo profilo, che costituisce specificamente oggetto della censura di assunta violazione di legge, il giudice di appello ha ritenuto- con un accertamento in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità- che l’Agenzia avesse “sufficientemente provato che la contribuente potesse essere a conoscenza dell’illecito posto in essere”, ciò in quanto, in base ad elementi oggettivi e specifici- quali gli articoli di stampa sportiva, le classifiche e l’andamento sportivo delle squadre sponsorizzate, le foto e le maglie indossate dalle squadre medesime- quest’ultima, usando la ordinaria diligenza, avrebbe dovuto essere a conoscenza della sostanziale inesistenza delle società fatturanti, a prescindere dalle attestazioni fornite dalle medesime circa l’avvenuto riconoscimento dal CONI e la relativa affiliazione alla FIGH; -ugualmente infondata è la sub censura relativa all’assunta motivazione apparente della sentenza impugnata, essendo, alla luce di quanto sopra esposto, chiara la ratio decidendi e il percorso logicogiuridico seguito dal decidente, tenuto conto dei proposti motivi di gravame;
– in conclusione, il ricorso va rigettato;
– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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