CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27630
Imposte indirette – IVA – Accertamento – “Frode carosello” – Operazione fraudolenta – Violazioni
Motivi della decisione
L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza n. 72/63/2012 della C.T.R. di Milano – Sezione distaccata di Brescia che, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione della CTP di Brescia (sentenza n. 135/2010) che aveva accolto il ricorso della società T. s.p.a. avverso l’avviso di accertamento con cui veniva contestata alla società contribuente la contabilizzazione e deduzione dei costi sostenuti, nonché la relativa detrazione di imposta in relazione ad alcune operazioni d’acquisto di metalli ferrosi, ritenute soggettivamente inesistenti. Chiede che la sentenza impugnata venga cassata, decidendosi anche il merito della controversia rigettando l’originario ricorso proposto dalla contribuente, con vittoria delle spese di giudizio.
Controricorre la società T. s.p.a. in persona del legale rappresentante chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese per l’intero giudizio. Titola anche l’atto come “ricorso incidentale”, ma omette di svolgere i relativi motivi (vedi pagg. 1-21).
Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società resistente ha insistito sulle conclusioni e deduzioni sollevate con il controricorso ed “il ricorso incidentale”.
Il ricorso con cui l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 17, 19 e 21 DPR n. 633/1972, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è fondato.
Anzitutto va precisato che il motivo di doglianza attiene al profilo relativo alla detraibilità dell’IVA delle fatture di acquisto dei beni e non dei relativi costi di cui è stata asseverata dai giudici di merito l’inerenza. Ciò del resto è confermato anche dalla mancanza di qualsiasi doglianza formulata sul punto dall’Agenzia ricorrente, alla luce anche degli orientamenti di questa Corte di legittimità successivamente intervenuti che hanno riconosciuto, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la relativa deducibilità da parte del cessionario dei beni dei costi se effettivamente sostenuti ed inerenti all’attività di impresa svolta (ex multis Cass., n. 21633 del 26/10/2016, n.m.).
Tanto premesso e così precisato l’oggetto del contendere, con riferimento all’indebita detrazione dell’IVA in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ambito di una “frode carosello”, questa Corte ha affermato, con orientamento che il Collegio condivide, che elementi di fatto quali la mancanza di una struttura operativa presso la sede o l’assenza di dipendenti costituiscono elementi indiziari dell’inesistenza soggettiva del fornitore, che assumono valore riguardo alla presunta consapevolezza del cessionario di partecipare ad un operazione fraudolenta. In tal caso è legittima l’esclusione della detrazione dell’IVA, salvo prova contraria del cessionario di aver agito in buona fede (da ultimo vedi Cass., ord. n. 17161 del 28 giugno 2018). Più in particolare si è affermato sul tema che, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass., n. 10120 del 21/4/2017, Rv. 644043).
Nel caso in esame, l’Ufficio, mediante gli accertamento compiuti dalla G.d.F., ha dimostrato che le fatture provengono da una società da considerarsi “cartiera”, interpostasi fittiziamente tra la società resistente ed il fornitore estero. Ciò in ragione di diversi elementi di carattere fattuale e convergente, quali l’assenza di struttura aziendale (la società non disponeva neppure di un locale deputato allo stoccaggio delle merci), di personale e di mezzi di trasporto (essenziali nell’ambito dell’attività svolta, consistente nella fornitura di materiale ferroso), tanto che lo stesso socio e amministratore unico ha disconosciuto l’attività sociale. In presenza delle suddette circostanze, che danno ragionevolmente conto dell’indebita detrazione, spetta pertanto al contribuente (cessionario) fornire la prova della propria buona fede, al fine di conservare il diritto alla detrazione dell’imposta. La prova, tuttavia, deve essere rigorosa, non essendo sufficiente dimostrare di non essere stato partecipe consapevole della frode, occorrendo invece dare conto di avere rispettato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità, essendo irrilevante la regolare contabilità, la regolarità dei pagamenti, e anche la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. Così si è escluso che la prova della buona fede del cessionario possa fondarsi sulla sola mancanza di un beneficio economico concreto derivante allo stesso per essere le operazioni commerciali effettuate a prezzi di mercato, trattandosi di elemento esterno alla fattispecie tipica, inidoneo a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., ord. n. 16469 del 21/6/2018, Rv. 649374). Nella sentenza impugnata l’elemento fondante la buona fede è ricavato dall’esiguità delle operazioni in questione rispetto al fatturato della contribuente. Trattasi, invero, di un elemento di carattere generico ed esterno all’operazione che non può dare ragionevolmente conto della rigorosa osservanza del canone della diligenza richiesto in operazioni similari.
Va, pertanto, accolto il ricorso dell’Agenzia, cassandosi la decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigettandosi l’originario ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento con riferimento all’indetraibilità dell’IVA e alle relative sanzioni e ferma restando la deducibilità dei costi sostenuti.
Quanto al “ricorso incidentale”, trattasi di un errore materiale di intestazione dell’atto dovuto alla formulazione di altri ricorsi in cause analoghe (la stessa società nella causa RG n. 27943/2012 ha proposto con un unico atto “controricorso e ricorso incidentale”, indicando ed argomentando i relativi motivi), considerato che non risultano indicati ed argomentati i relativi motivi ed il petitum conclusivo è di solo rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, le difese “in ordine al ricorso incidentale proposto dalla società in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale” contenute nella memoria successivamente depositata dalla società contribuente debbono considerarsi tanquam non esset, in quanto sul punto sono irricevibili stante l’assenza dell’atto presupposto, ossia del ricorso incidentale.
La condanna alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della T. s.p.a. con riferimento all’indetraibilità dell’IVA ed alle relative sanzioni, ferma restando la deducibilità dei costi sostenuti. Condanna la società T. al pagamento delle spese del presente grado in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessive € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 aprile 2020, n. 7694 - In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 5998 depositata il 28 febbraio 2023 - In tema di operazioni soggettivamente inesistenti incombe sull'Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base di presunzioni, che il soggetto emittente non era il reale cedente e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7179 - Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, peraltro, l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19377 - Qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova della oggettiva inesistenza delle fatture, non occorre fornire anche quella inerente la mala fede del contribuente, atteso che, una volta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2043 - In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria: a) ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28451 - Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti e della detrazione di Iva è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…