CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2019, n. 27872
Esposizione all’amianto – Riconoscimento dei benefici per un periodo ulteriore rispetto a quello riconosciuto dall’Inail
Ritenuto che
la Corte d’appello di Firenze con la sentenza n. 1165/2017 ha accolto il gravame proposto da F.B. avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda, avanzata nei confronti dell’Inps, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici per l’esposizione all’amianto per un periodo ulteriore rispetto a quello riconosciuto dall’Inail.
Affermava la Corte che B. aveva presentato la domanda all’Inail nel 2005 ed all’Inps del 2008 e che trovasse applicazione il coefficiente 1,25. Condannava quindi l’Inps a rivalutare con lo stesso coefficiente l’intero periodo di esposizione all’amianto subita dal lavoratore dal marzo 1988 al giugno 2002 oltre alle spese ed accessori di legge.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B. F. con due motivi. L’Inps ha depositato delega in calce alla copia del ricorso notificato.
E’ stata comunicata alla parti la proposto del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Rilevato che
1.- con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al comma 6 bis dell’articolo 47 del d.l. 269/2003 convertito nella legge 326/2003, in quanto la Corte d’appello aveva errato ad applicare il coefficiente meno favorevole dell’1,25% anziché dell’ 1,50% considerando solo le domande presentate all’Inail nel 2005 ed all’INPS nel 2008 e senza considerare che si discuteva in giudizio dell’ampliamento del periodo di esposizione già riconosciuto dall’INAII, per effetto della domanda amministrativa presentata allo stesso istituto nel 1996.
2.- Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 8 della legge n. 257/1992 dal momento che la Corte d’appello avrebbe dovuto limitare la rivalutazione contribuitiva secondo il parametro dell’1,25 al solo periodo di cui alla domanda giudiziale (vale a dire dal 27/7/99 al 30/6/2002), mentre il periodo precedente (dall’1/3/1988 al 26/7/1999) era già stato oggetto di riconoscimento in via amministrativa per effetto delle certificazioni Inail nella misura dell’1,50 valevole ai sensi dell’articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257.
3. Il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, risulta fondato nei termini di seguito precisati, anche in relazione alla normativa applicabile la cui scorretta indicazione da parte del ricorrente non incide sull’ammissibilità della impugnazione quando la censura formulata consente, come nel caso in esame, la sicura individuazione delle norme e dei principi di diritto di cui si è denunciata la violazione (Cass. 21819/17; 42331/2002).
4.- Risulta invero che il ricorrente aveva ottenuto dall’INAIL in sede amministrativa un primo riconoscimento di un periodo ultradecennale di esposizione in base a domanda amministrativa presentata nel 1996 (come si dice a pagina 9 dell’allegato 2 di cui al fascicolo di parte ricorrente di primo grado): esattamente per il periodo dall’1.3.1988 al 26.7.1999. In seguito a successiva domanda di riesame l’Inail ha esteso il predetto riconoscimento ad un ulteriore periodo (fino al 26 luglio 1999); nel giudizio di appello, di cui si discute, il periodo di esposizione (e di conseguente rivalutazione contributiva) è stato portato fino al 30 giugno 2002.
5.- Ora, in forza dell’art. 3, comma 132 della legge 350/2003, avendo il ricorrente presentato la domanda originaria all’INAIL in data precedente al 2.10.2003, egli aveva titolo all’applicazione del regime di rivalutazione contributiva più favorevole (sia sotto il profilo del quantum sia sotto il profilo dell’operatività del beneficio) stabilito dall’art. 13, 8° comma L. 257/1992, e pertanto aveva diritto al coefficiente di 1,5, per quanto attiene l’entità del beneficio accordato dalla legge; nonché di utilizzare la contribuzione beneficiata, per esposizione ad amianto, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e non soltanto per l’aumento del quantum della prestazione pensionistica.
5.- Va ricordato infatti che in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto, il regime intertemporale (con la salvezza del precedente più favorevole regime previsto dell’art.13 comma 8 della legge 257/1992 sotto i due aspetti indicati) è stato delineato – oltre che dal comma 6 bis dell’articolo 47 del d.l. 269/2003 convertito nella legge 326/2003, indicato nel motivo di ricorso – anche con la successiva legge 24.12.2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) la quale, nell’art.3, comma 132, ha disposto: “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13,comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 237, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’Inail” .
Questa norma (intervenuta dopo il comma 6 bis introdotto in sede di conversione del d.l. 269/2003 dalla legge 326/2003), in sostanza, ha ribadito che non possono essere toccati i diritti “acquisiti”, estendendo tale regime a tutti lavoratori che prima del 2.10.2003 (oltre ad aver ottenuto sentenze favorevoli) avessero ottenuto o anche semplicemente richiesto all’Inail la certificazione dell’esposizione all’amianto; ed ha riconosciuto quindi come intangibili detti accertamenti, ancorché i medesimi lavoratori di cui sopra non avessero maturato alla stessa data e nel contempo i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico o non avessero effettuato alcuna domanda all’Inps ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 bis dell’articolo 47 del d.l. 269/2003 cit. La norma contenuta nella legge finanziaria infatti ha fatto salvo il diritto all’applicazione della più favorevole normativa precedente sulla base della semplice richiesta avanzata all’INAIL per la certificazione dell’esposizione; ed, ancor più, sulla base delle certificazioni già rilasciate dall’INAIL (che per la norma “restano” appunto “valide”).
6.- Dunque in forza di tale chiara disciplina (su cui Cass. n. 8649/12), solo se la domanda di certificazione all’INAIL sia stata presentata in data successiva al 2.10.2003 deve applicarsi il nuovo meno favorevole regime stabilito dall’art.47 del d.l. 269/2003 convertito nella legge 326/2003; salvo che sussistano le altre situazioni previste dal comma 6 bis dell’art. 47 cit. che già consentivano di applicare il regime più favorevole a chi aveva “maturato” il diritto al trattamento pensionistico o si trovava in altre specifiche condizioni soggettive (trattamento di mobilità, periodo di preavviso, ecc.) descritte nella norma (su cui Cass. n. 15679/2006).
7.- Sulla scorta di tali premesse discende, quindi, che la salvezza del regime normativo più favorevole previsto nell’art. 13, comma 8 operi anche quando, dopo un primo parziale riconoscimento dell’esposizione da parte dell’INAIL, il lavoratore presenti domanda di riesame o agisca in giudizio per ottenere un ampliamento del periodo di esposizione riconosciuto in sede amministrativa; dal momento che la normativa applicabile – sulla base delle due normative citate (comma 6 bis dell’articolo 47 del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 ed art. 3 comma 132 della legge 350/2003) che individuano il regime intertemporale nel passaggio dall’una all’altra disciplina — resta ferma, anche in relazione a periodi diversi e successivi rispetto a quelli riconosciuti in sede amministrativa.
8.- In altri termini, dal punto di vista dell’individuazione della normativa sostanziale applicabile, la summa divisio va effettuata a seconda che il lavoratore esposto ad amianto – in forza della disciplina intertemporale citata – abbia acquisito il diritto prima o dopo il 2 ottobre 2003. E tale normativa si cristallizza anche in relazione a periodi di esposizione diversi da quelli riconosciuti in sede amministrativa. Senza che ci sia spazio nella legge per applicare allo stesso soggetto un terzo regime normativo costituito in parte dall’applicazione della normativa precedente ed in parte dall’applicazione della normativa successiva, che si ripete divergono tra di loro non solo dal punto di vista del quantum del coefficiente di rivalutazione (1,5 o 1,25), ma anche dal punto di vista dell’efficacia del beneficio (in relazione alla sua utilizzabilità per la maturazione e/o il quantum o solo per il quantum della pensione). Di tale regime intermedio non v’è traccia nella legge, ratione temporis.
9.- Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, mentre resta assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra indicati e provvederà sulle spese del giudizio. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui all’art. 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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