CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24133
Titolare di pensione di vecchiaia – Iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo del personale dipendente dalle aziende private del gas – Prosecuzione volontaria – Estinzione del rapporto assicurativo
Rilevato che
1. B.R., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell’ENI, già italgas e Società Italiana per il Gas, dal 1° gennaio 1980 al 30 aprile 2008, periodo nel quale era stato obbligatoriamente iscritto sia all’AGO sia al Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (di seguito Fondo), e di essere titolare di pensione di vecchiaia dal 1° luglio 2010, affermava di aver chiesto, e di essere stato ammesso, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, dal periodo in cui era stato posto in mobilità, maggio 2008, al secondo trimestre del 2010, allorché si erano compiuti i requisiti di legge per la prestazione integrativa, e di aver omesso il versamento relativo al terzo trimestre 2009;
2. riferiva che l’Inps provvedeva all’annullamento della contribuzione successivamente versata per intervenuta decadenza dal diritto alla prestazione integrativa a carico del Fondo e che, pertanto, agiva per l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico integrativo, tenuto conto della contribuzione integrativa versata al Fondo Gas, e per la condanna dell’Inps alla riliquidazione della pensione e al pagamento degli arretrati;
3. il Tribunale ha accolto la domanda, con decisione confermata dalla Corte d’appello, con sentenza dell’11 agosto 2014;
4. per la Corte di merito, nel caso di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente nel versamento dei contributi al Fondo integrativo, il diritto alla prestazione si perfeziona, secondo il disposto dell’art. 16, d.lgs. n.1084 del 1971, al compimento del sessantesimo anno di età, purché si possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al Fondo (come nel caso del B.); i contributi versati in ritardo rispetto ai termini fissati sono da ritenersi indebiti e devono essere restituiti d’ufficio ma ciò non realizza alcuna ipotesi di recesso o decadenza dalla facoltà esercitata; alla stregua del quadro normativo, e in assenza di ulteriori specificazioni, in caso di omissione nel pagamento di una rata, con ripresa dei versamenti a partire dal trimestre immediatamente successivo, ciò non costituiva espressione della volontà di cessare dalla contribuzione volontaria; nessun effetto decadenziale poteva annettersi a siffatta omissione, sì da vanificare tutti i versamenti posteriori; il diritto alla prestazione integrativa discendeva dall’età raggiunta e da una certa durata del periodo di iscrizione al fondo, non rinvenendosi alcuna menzione dell’avvenuto versamento integrale, né veniva ricollegata alcuna decadenza all’omissione nella quale era incorso il B.; il carattere eccezionale delle norme sulla decadenza ne impediva l’applicazione in via estensiva o analogica; nessuna disposizione sanzionava il versamento delle contribuzioni volontarie in via non continuativa e i requisiti per la prestazione prescindevano dal riscontro di tale carattere, richiedendo soltanto il compimento dell’età o soglie temporali d’iscrizione al fondo; la normativa generale sulla contribuzione volontaria escludeva che al tardivo o omesso pagamento di un trimestre potesse riconnettersi l’esclusione del beneficio in questione sicché, una volta concessa l’autorizzazione, il contribuente volontario non decadeva dal diritto, anche se interrompeva il versamento per poi riprenderlo successivamente;
5. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo cui resiste, con controricorso, B. R.;
6. entrambe le parti hanno depositato memorie;
Considerato che
7. con il motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 38, co. 5 legge n.289 del 2002, del d.m. Ministro lavoro e politiche sociali del 16 giugno 2002, dell’art. 8 del d.lgs. n.184 del 1997, l’ente previdenziale assume che l’interruzione dei pagamenti aveva fatto venir meno il rapporto previdenziale assicurativo tra il ricorrente e il Fondo, rapporto istituito volontariamente dal soggetto interessato per far valere una maggiore contribuzione e conseguire un trattamento pensionistico più favorevole, con estinzione del rapporto assicurativo in conseguenza del mancato o ritardato versamento dei contributi nei termini di legge, in difetto di previsione normativa, al pari del ritardo nel versamento (art. 8, d.lgs. n.184 cit. e art. 10 d.P.R. n.1432 del 1971); che in difetto di allegazione o dimostrazione di una forza maggiore nel mancato pagamento o dell’allegazione di voler utilizzare il versamento successivo per saldare la rata precedente, doveva ritenersi automaticamente risolto il rapporto assicurativo, con effetti sul trattamento pensionistico integrativo, impregiudicata la prestazione pensionistica obbligatoria regolarmente fruita dall’attuale intimato;
8. il ricorso è da rigettare;
9. la legge n.1084 del 1971 disciplina il Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas, integrativo dell’assicurazione obbligatoria I.V.S. e costituito presso l’INPS, con gestione autonoma (l’art. 7, comma 9, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, ha poi soppresso, con effetto dal 1 dicembre 2015, il Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas; a decorrere dal 1 dicembre 2015, cessa ogni contribuzione al Fondo, conseguentemente, dalla stessa data, non sarà più possibile proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali integrativi ma tali disposizioni esulano, ratione temporis, dal ricorso all’esame);
10. l’art. 4 della legge prevede che scopo del Fondo sia quello di integrare il trattamento A.G.O. e di consentire la corresponsione di un’indennità nei casi previsti dalla legge;
11. l’art. 7 prescrive l’obbligo generalizzato di iscrizione al Fondo per impiegati ed operai e l’art 9 prevede che il finanziamento delle pensioni integrative e delle indennità di cui all’art. 4 avvenga con contributi a carico delle aziende e da calcolare sulla retribuzione globale di fatto (nozione, questa, indicata nell’art. 10 della citata legge) (sul carattere obbligatorio del fondo v., fra le altre, Cass. n.1473 del 2013);
12. il finanziamento del fondo, ai fini della eroganda prestazione integrativa, si radica su un contributo a totale carico delle aziende e il versamento di tale contributo è effettuato dal datore di lavoro a periodi trimestrali posticipati e il suo ritardato versamento comporta l’obbligo a carico delle aziende di corrispondere un interesse di mora (artt.9, 11 legge cit.);
13. la legge del 1971 non ha previsto alcun versamento a carico del lavoratore né alcuna forma di contribuzione volontaria alla cessazione dal servizio prima della maturazione del diritto alla pensione né contribuzione volontaria al fine del raggiungimento del requisito contributivo pari a quindici anni di contribuzione nel fondo (art.16, n.1, legge cit.);
14. il legislatore del 2002, con legge n.289 (legge finanziaria per l’anno 2003, art. 38, comma 5), ha riconosciuto in favore degli iscritti al fondo, posti in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale e che non avessero maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche integrative, la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi integrativi (ordinariamente dovuti solo dal datore di lavoro) fino al raggiungimento dei requisiti prescritti per le predette prestazioni, con disposizione che recita: «I lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell’assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato»;
15. come prescritto dalla fonte normativa primaria, le modalità sono state previste con decretazione ministeriale – d.m. 16 giugno 2003 – che oltre a ripetere la disposizione legislativa, all’ultimo comma recita: « in materie di prosecuzione volontaria trovano applicazione, laddove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 31 dicembre 1971, n.1432, e successive modificazioni ed integrazione, alla legge 18 febbraio 1983, n.47, e successive modificazioni, ed integrazioni, e al decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184»;
16. le disposizioni alle quali viene fatto riferimento sono gli artt. 7 e 10 del d.P.R. n. 1432 del 1971 che dispongono «la contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l’importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre (…) sia versato durante il trimestre successivo» (art. 7 ult.co.d.P.R. n.1432 cit.) e «i contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d’ufficio all’assicurato o ai suoi aventi causa, all’atto dell’accertamento dell’indebito versamento» (art. 10 d.P.R. n.1432 cit.);
17. l’art. 10, secondo comma, d.P.R. n.1432 cit. dispone, inoltre, che: «Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore»;
18. infine, l’art. 8 del d.lgs. n.184 del 1997 disciplina le modalità ordinarie di versamento (trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione) e prevede, al terzo comma: «i termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell’interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento»;
19. dalla descritta cornice normativa si evince che l’autorizzazione dell’ente previdenziale ad effettuare versamenti volontari al fine di incrementare la posizione contributiva per colmare periodi scoperti di contribuzione obbligatoria risulta irrevocabile e il diritto potestativo dell’assicurato (così delineato da Cass. n. 11241 del 2019) alla prosecuzione volontaria per poter fruire della pensione integrativa non è assoggettabile ad alcuna decadenza, neanche prevista nelle richiamate fonti normative, che vanifichi gli effetti della contribuzione versata al fondo integrativo;
20. l’obbligo di osservare il ritmo contributivo (come definito in Cass. n.11490 del 1992) comporta che con l’inosservanza della scadenza trimestrale l’assicurato non possa colmare il vuoto relativo a quello specifico trimestre ma non preclude la prosecuzione dei versamenti a copertura dei periodi successivi fino a che non venga a maturazione il diritto a pensione;
21. nessun effetto decadenziale può dunque annettersi all’inosservanza della scadenza trimestrale ancor più considerato che il diritto alla prestazione integrativa della quale si discute discende dall’età raggiunta e dalla durata temporale di iscrizione al fondo e non risulta in alcun modo condizionato dal versamento della contribuzione volontaria in via non continuativa;
22. conclusivamente la sentenza impugnata che si è conformata ai principi illustrati è immune da censure;
23. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato P.B. dichiaratosi antistatario;
24. ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato P.B. dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art.13, comma 1- quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 febbraio 2020, n. 4054 - In tema di iscrizione al Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (c.d. "Fondo gas"), il tardivo pagamento della contribuzione volontaria mediante…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 febbraio 2022, n. 3575 - Condizioni per l'ammissione alla prosecuzione volontaria per il personale dipendente dalle aziende private del gas
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 agosto 2020, n. 17612 - Il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (legge n. 377 del 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19054 - Iscrizione al Fondo Integrativo Gas - Prosecuzione volontaria della contribuzione
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 33850 depositata il 4 dicembre 2023 - E' da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 giugno 2020, n. 11990 - In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…