CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2019, n. 24341
Tributi – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Contratto di acquisto di un terreno – Agevolazioni fiscali per imprenditori agricoli professionali
Premesso che
1. con sentenza in data 27 febbraio 2014, n.1236, la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimo l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, notificato il 10 marzo 2011 dall’Agenzia delle Entrate a P.E.B., a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali, già previste per la piccola proprietà contadina dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, estese dal d.leg. 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal d.leg. 27 maggio 2005, n. 101, in favore degli imprenditori agricoli professionali e delle quali il contribuente si era avvalso il 19 aprile 2006 per la registrazione di un contratto di acquisto di un terreno;
2. a motivo della sentenza, la commissione evidenziava che il contribuente, avendo prodotto, al momento della registrazione del contratto, un certificato provvisorio rilasciatogli dalla competente autorità amministrativa per attestare lo svolgimento delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni per i coltivatori diretti, come consentito dall’art. 4 della I. 6 agosto 1954, n. 604, non aveva poi provveduto a far pervenire all’Agenzia il certificato definitivo se non quando era ormai decorso il termine decadenziale fissato dal medesimo art. 4 (tre anni dalla registrazione);
3. il contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di due motivi. Con il primo, proposto in relazione al n.5 del primo comma dell’art.360 c.p.c., lamenta che la commissione, per un verso, non ha tenuto conto delle risultanze del certificato provvisorio, depositato già nel primo grado di giudizio e rilasciato con “validità di tre mesi in attesa della definizione del procedimento istruttorio in corso per il rilascio della certificazione definitiva”, in base alle quali la “richiesta di certificazione di imprenditore agricolo professionale” era stata presentata fino dal 13 febbraio 2005 ossia in data antecedente a quella della registrazione del contratto e che, per altro verso, la commissione non ha applicato il principio, più volte espresso da codesta Corte di legittimità, in base al quale il contribuente non perde il diritto a le agevolazioni ove l’intempestività nella produzione del certificato definitivo di cui all’art. 3 L. 604/54 sia dipesa dall’amministrazione (come il ricorrente sostiene sia dipesa dall’amministrazione nel caso di specie avendo la stessa, solo il 25 marzo 2011, in risposta alla predetta richiesta, rilasciato il certificato attestante che “B.P.E. dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra, requisito che possedeva anche alla data di stipula del contratto; nel biennio precedente alla data di acquisto non ha venduto fondi rustici di superficie superiore a quella prevista dalla legge; il fondo oggetto di acquisto è idoneo alla formazione della proprietà diretto coltivatrice …”). Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c., il contribuente lamenta che la commissione ha violato gli artt.1, comma 4, d.lgs. 99/2004 e 1, 2, 3, 4 e 5, I. 604/54 laddove, senza considerare che il certificato di cui all’art. 3 L.604/54 è riferibile solo ai coltivatori diretti, ha ritenuto doverosa la relativa produzione da parte di esso ricorrente, imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art. 1, dIgs. 99/2004;
4. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
Considerato che
1. in relazione alle censure veicolate con i due motivi di ricorso, deve preliminarmente osservarsi che il ricorrente, come dallo stesso sottolineato con richiamo all’art. 7 del contratto di compravendita (trascritto a pagina 2 del ricorso), si è avvalso delle agevolazioni fiscali riconosciute dal d.leg. 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal d.leg. 27 maggio 2005, n.101, in favore degli imprenditori agricoli professionali. Ciò posto. va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 16071/2013; ordinanza n. 23630/2014), la quale, sul rilievo per cui i requisiti stabiliti dall’art. 2, I. 604/54 ed oggetto di certificazione ai sensi del successivo art. 3 sono incompatibili con la figura dell’imprenditore agricolo professionale, ha affermato che quest’ultimo, per poter beneficiare delle agevolazioni in tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, di cui all’art. 1 della legge 604/54, già previste per la piccola proprietà contadina ed estese all’imprenditore agricolo professionale dall’art.1, comma quarto, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, non necessita del certificato rilasciato dall’ispettorato provinciale agrario ai sensi degli artt. 2 e 3 L. 604/54 e da produrre a pena di decadenza all’amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto. In relazione a quanto precede, emerge che la sentenza impugnata, la quale fa centro -al contrario- sulla necessità del suddetto certificato, .è viziata nella motivazione. Emerge altresì l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per essere anch’esso basato sullo stesso presupposto errato sul quale è basata la sentenza. Quest’ultima, tuttavia, non è errata nel dispositivo e pertanto non deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso (pur astrattamente fondato), ma deve essere solo emendata dal vizio motivazionale (art. 384, u.c., c.p.c.). Il contribuente, infatti, per avvalersi dei benefici fiscali riconosciuti dal d.lgs. 99/2004, avrebbe dovuto produrre, al momento della registrazione del contratto, il documento emesso dalla regione ai sensi del comma 2 dell’art.1, d.lgs. 99/2004 (“Le regioni accertano ad ogni effetto possesso dei requisiti di cui al comma 1”), attestante la sua qualità di imprenditore agricolo professionale alla data della stipula del contratto. E’ incontroverso (quanto eccepito dall’Agenzia ovvero) che tale produzione è mancata;
3. il ricorso va quindi rigettato;
4. le spese seguono la soccombenza;
5. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, l’obbligo, a carico del ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo il contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, liquidate in € 2600,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.
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