CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20918 – In caso di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, ai dipendenti «sono garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico per il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento