CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2022, n. 28502

Licenziamento – Direttore di banca – Omessa segnalazione di operazioni sospette – Notevole inadempimento del lavoratore – Mancato assolvimento dell’onere probatorio – Illegittimità

Rilevato che

1. Con la sentenza n. 5393 del 2019 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, ha annullato il licenziamento intimato in data 29.6.2015 dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata nei confronti di D. C., direttore della filiale di Castellammare di Stabia, e ha ordinato la reintegra nel posto di lavoro con il pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità previsto dalla legge, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale.

2. Il recesso era stato intimato, a seguito della contestazione disciplinare del 17.4.2015, per una serie di irregolarità, riscontrate a seguito di una relazione ispettiva sulla anomala operatività dell’Agenzia di Castellammare di Stabia, costituite da: a) omessa segnalazione di numerose operazioni sospette, compiute dai clienti della Banca, in contrasto con la normativa antiriciclaggio; b) per il cambio di assegni in contrasto con le prescrizioni della vigente normativa, eccedendo i poteri delegati relativamente agli importi delle operazioni; c) per il reiterato cambio di assegni nonostante in precedenza altri titoli fossero già tornati insoluti; d) per la concessione di reiterati sconfinamenti per addebiti diversi; e) per la concessione di reiterati sconfinamenti rivolti ad addebitare assegni bancari tornati insoluti; f) per avere consentito di porre “a sospeso” assegni bancari privi di copertura senza inviare alla Banca corrispondente il messaggio di impagato; g), per mancato riesame di una posizione con importanti anomalie DVG srl (assegni emessi privi di provvista, sconfinamenti a sistema, fido scaduto nella validità interna).

3. A fondamento della decisione, in estrema sintesi, la Corte territoriale, premesso che la contestazione disciplinare appariva oscura ed ambigua in alcuni punti, senza che vi fosse una chiara indicazione del comportamento richiesto al C., ha rilevato che il datore di lavoro non aveva dimostrato il giustificato motivo soggettivo, cioè il notevole inadempimento da parte del lavoratore, con conseguente non assolvimento dell’onere probatorio previsto dall’art. 5 della legge n. 604/1966.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per azioni affidato a quattro motivi. D. C. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e disposizioni della Banca d’Italia, sull’addebito relativo all’omessa segnalazione di operazioni sospette. Sostiene che la sentenza, sul predetto addebito, era erronea sotto il profilo della falsa applicazione delle previsioni normative concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo nonché delle disposizioni della Banca d’Italia: in particolare lì dove era stata prevista la sussistenza di margini di discrezionalità del direttore di filiale nel fare segnalazioni.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in particolare, del manuale C1 allegato 3 e dell’ordine di servizio n. 6 del 18.3.2014 sull’addebito relativo agli sconfinamenti concessi dal C. violando la normativa interna. Deduce il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la mancata indicazione, da parte della Banca, del comportamento specifico tenuto dal C. in violazione della normativa interna sugli sconfinamenti, pur essendo le condotte documentalmente provate.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in particolare, delle istruzioni di vigilanza (Tit. IV, cap. 11, Sez. V, par. 12) e Circolare serie normativa 43/2014, sull’addebito relativo al cambio di assegni per cassa in contrasto con la normativa ed eccedendo i poteri.

Obietta che il C., a differenza di quanto ritenuto, aveva violato la disciplina in materia di cambio assegni di altri istituti.

5. Con il quarto motivo la Banca lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in particolare, della Circolare Serie Tecnica Sportello 12/2009 e Circolare Serie Tecnica Sportello 48/2006, sull’addebito relativo agli assegni sospesi senza la comunicazione del messaggio di impagato; lamenta, altresì, la violazione e falsa applicazione del Manuale Crediti C1, sull’addebito relativo all’omesso riesame della Posizione DVG. Rileva che erroneamente la Corte di merito, relativamente all’addebito relativo agli assegni sospesi senza la comunicazione del messaggio di impagato, non aveva esaminato tale capo della contestazione mossa al C., ritenendolo un comportamento marginale rispetto a quelli esaminati quando, invece, il Responsabile della Dipendenza aveva l’obbligo di verificare l’esecuzione di tutte le attività previste dalla normativa in materia.

6. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono inammissibili.

7. In primo luogo, deve osservarsi che la gravata sentenza risulta ancorata a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: in base alla prima ragione la Corte di appello ha rilevato che non risultava che il datore di lavoro avesse adeguatamente dimostrato il giustificato motivo soggettivo, vale a dire il notevole inadempimento da parte del lavoratore, con conseguente non assolvimento dell’onere probatorio previsto dall’art. 5 della legge n. 604/1966; per altro verso quel Collegio ha, comunque, ritenuto che la lunghissima contestazione disciplinare del 17.4.2015 si presentasse oscura ed ambigua in alcuni punti, essendo in larga parte frutto di frettoloso “copia-incolla” della relazione di ispezione del 10.4.2015, come si evinceva dalla lettura comparata della nota di servizio AUDIT sull’anomala operatività presso l’Agenzia di Castellammare di Stabia e la contestazione disciplinare del 17.4.2015 che erano, in gran parte, parola per parola identiche; ha, poi, anche puntualizzato che la lunghezza della contestazione disciplinare era inversamente proporzionale all’esattezza e precisione dei comportamenti contestati.

8. La giurisprudenza di legittimità, su tale questione, è consolidata nel ritenere che la contestazione dell’addebito deve essere specifica, nel senso che deve contenere l’esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, al fine di consentire a quest’ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa (Cass. n. 1561 del 1994; Cass. n. 9400 del 1993; Cass. n. 2238 del 1995; Cass. n. 16249 del 2004).

9. E’ stato anche precisato che la verifica della specificità degli addebiti contestati al lavoratore è rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato (Cass. n. 12307 del 1992; Cass. n. 1000 del 1993; Cass. n. 1562 del 2003): ciò è avvenuto nel caso in esame.

10. Orbene, a questo profilo di inammissibilità delle censure di cui al presente ricorso su tale punto, già di per sé sufficiente a tenere ferma la decisione impugnata (Cass. n. 24540 del 2009; Cass. n. 4424 del 2001) va, poi, aggiunto che le altre doglianze di cui ai motivi, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una inammissibile rivalutazione delle prove e ad una diversa ricostruzione della vicenda, che sono attività non consentite in sede di legittimità.

11. E’ un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).

12. Nel caso in esame la Corte territoriale, con adeguata e logica motivazione, esente dai vizi di cui all’art. 360 n. 5 cpc nella formulazione ratione temporis vigente, ha sottolineato, attraverso un esame accurato della documentazione e delle risultanze istruttorie, che era evidente la mancanza di prova sulla illiceità dei fatti e sulla ricorrenza del notevole inadempimento, in capo al lavoratore, tale da radicare legittimamente il giustificato motivo soggettivo, essendo la Banca venuta meno all’onere di dimostrare la sussistenza dei fatti nel loro rilievo illecito.

13. Ciò rende inammissibili le richieste di una diversa rivalutazione dei fatti di causa, che è una attività preclusa in sede di legittimità.

14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

15. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.