CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2022, n. 28549 – I trattamenti retributivi accessori, come la retribuzione di risultato e più in generale i trattamenti accessori non rientrano nella sfera di garanzia dettata dall’art. 36 Cost., comprendendo la tutela costituzionale, non tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensì solo quello che è stato definito il c.d. minimo costituzionale. Per cui il venir meno di un trattamento accessorio di derivazione collettiva non comporta alcuna lesione al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente o del principio di irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c.c.