CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2018, n. 21511
Previdenza – Gestione commercianti – Iscrizione d’ufficio del socio accomandatario – Requisiti – Partecipazione personale al lavoro aziendale – Prova – Dichiarazione dei redditi – Esclusione – Emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa – Legittimità
Rilevato
che il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro accoglieva l’opposizione proposta da P.G. avverso l’avviso di addebito con il quale l’INPS le aveva intimato il pagamento della somma di euro 13.577,98 per contributi dovuti alla Gestione esercenti attività commerciali ed imputabili a redditi percepiti dalla ricorrente nel periodo giugno 2006 dicembre 2012, opposizione fondata sulla contestazione della iscrizione d’ufficio operata dall’INPS in ragione di un errore materiale compiuto nella compilazione del modello UNICO SP per l’anno 2006 ad opera della G. S.a.s. di P. G. & C., di cui la G. era solo socia accomandataria e non svolgendo attività alcuna presso l’azienda medesima, errore ripetutosi anche nelle dichiarazioni successive e di cui, poi, era stata chiesta la rettifica con istanza in autotutela presentata prima all’Agenzia delle Entrate e, poi, all’INPS; che, secondo il Tribunale, le dichiarazioni dei redditi, stante il loro carattere non negoziale o dispositivo, non hanno l’efficacia propria della confessione stragiudiziale e non comportano alcuna inversione dell’onere della prova che continua ad incombere sull’istituto e che, nel caso in esame, non era stato adempiuto;
che tale decisione veniva riformata dalla Corte di Appello di Roma la quale, con sentenza del 18 novembre 2016, rigettava l’opposizione sulla scorta dei seguenti rilievi: il primo giudice erroneamente aveva ritenuto emendabili le dichiarazioni dei redditi essendo stata la rettifica richiesta oltre il termine di decadenza fissato dall’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 con conseguente “..consolidamento del titolo sottostante alla (legittima) pretesa creditoria dell’istituto”; sebbene gravasse sull’INPS l’onere di provare la ricorrenza dei presupposti per l’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, tuttavia, nel caso in esame, era a carico della G. l’onere di fornire la prova contraria circa la sua partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza proprio in virtù della predetta dichiarazione dei redditi presentata dalla G. S.a.s.;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso ( in realtà due, identici, poi contrassegnati da un unico numero di registro generale) la G. affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’INPS in proprio e nella qualità;
che è stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui insiste per l’accoglimento del ricorso;
Considerato
che con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 , commi 8 e 8 bis,del d.P.R. n. 322 del 1998 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la corte territoriale erroneamente dato rilevanza alla possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi entro un termine di decadenza ben potendo il contribuente far valere in giudizio gli errori commessi in sede di dichiarazione ben oltre il termine di decadenza fissato dal menzionato art. 2 d.P.R. n. 322/1998, termine rilevante solo nella fase amministrativa; con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ. unitamente all’art. 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160 del 1975, come modificata dall’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e 53 Cost. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n 3, cod. proc. civ.) in quanto la Corte di appello aveva errato nel porre a carico della G. la prova contraria della ricorrenza dei presupposti per la iscrizione alla gestione commerciali proprio alla luce delle menzionate dichiarazioni dei redditi non rettificate nel termine di decadenza tanto in palese contrasto con il principio della possibilità di emendare in giudizio il contenuto delle dichiarazioni a prescindere dal predetto termine di decadenza; con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché violazione degli artt.2697 cod. civ. 421 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp att. cod. proc. civ. non avendo il giudice del gravame valutato la precaria condizione di salute della G. che le rendeva impossibile lo svolgimento di un’attività lavorativa per conto della G. S.a.s.;
che i primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto la G. decaduta dalla facoltà di far valere in giudizio gli errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi della G. S.a.s. di cui era socia accomandataria finendo con l’attribuire alle medesime una efficacia vincolante per il dichiarante e tale da comportare l’inversione dell’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione nella gestione commercianti nel senso che lo stesso non gravava più sull’INPS, bensì spettava alla G. dimostrare di non aver partecipato in modo abituale e prevalente alla attività della società. Ed infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 d.P.R. n.322/1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 d.P.R. 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, (Cass. SU n. 13378 del 30/06/2016 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti) non avendo detta dichiarazione carattere negoziale o dispositivo sicché, a fronte di dichiarazioni rispetto alle quali la G. aveva allegato la sussistenza di errori nella loro compilazione, la Corte non avrebbe potuto attribuire alle medesime alcun valore probatorio neppure di presunzione semplice cui ricondurre una inversione dell’onere della prova gravante sull’INPS. Vale, sul punto, ricordare che nelle società in accomandita semplice, in forza dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l’art. 29 della I. n. 160 del 1975, e dell’art. 3 della I. 28 febbraio 1986 n. 45, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore ( Cass. n. 5210 del 28/2/2017 in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell’interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all’interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario; Cass. n. 3835 del 26/02/2016);
che l’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo, dovendo il giudice del rinvio valutare le risultanze istruttorie alla luce del sopra richiamato principio di diritto;
che, pertanto, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, l’impugnata sentenza cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18814 - La qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 maggio 2020, n. 8616 - Ai sensi dell'art.1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20859 - Nell'ambito delle società di persone la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1559 - L'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti va ritenuto sussistente non soltanto per i soci che contribuiscano al lavoro aziendale con la propria partecipazione abituale e prevalente, ma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 agosto 2021, n. 22082 - L'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 agosto 2021, n. 22082 - L'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…