CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2018, n. 21538
Fallimento – Accertamento – Procedura concorsuale – Concordato preventivo – Istanza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La C.V. s.r.l. unipersonale in liquidazione ricorre per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., affidandosi a due motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Verona, l’8/11 novembre 2013, all’esito della convocazione della menzionata società ai sensi dell’art. 173 l.fall., ne dichiarò “inammissibile la domanda di concordato” preventivo avendo accertato il pagamento, da parte sua e senza autorizzazione del giudice, di crediti sorti prima dell’apertura della menzionata procedura concorsuale.
2. Il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 167, comma 1, e 173, ultimo comma, del r.d. 16.3.1942, n. 267, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Dies a quo degli effetti del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo per l’imprenditore», ascrive al provvedimento impugnato di aver erroneamente fatto decorrere, anche per l’imprenditore, gli effetti della presentazione della domanda di concordato dal giorno stesso del deposito del relativo ricorso invece che dalla data di sua iscrizione nel registro delle imprese.
2.1. Il secondo motivo, recante «Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c.. Accertamento del compimento di pagamenti per debiti sorti prima dell’apertura della procedura. Omesso o insufficiente esame della documentazione prodotta», censura il suddetto decreto per essersi limitato a ritenere accertato il pagamento di debiti sorti prima dell’apertura della procedura concordataria – quelli, rispettivamente, di € 10.000,00, in favore dell’amministratore unico, e di € 5.764,00 al fornitore B. – senza fornire, sul punto, alcuna motivazione sufficiente, altresì omettendo di indicare e documentare le modalità ed i criteri osservati per il suddetto accertamento.
3. L’odierno ricorso, proposto, come si è detto, avverso il decreto con cui, all’esito della convocazione del debitore ex art. 173 l.fall., il tribunale veronese ha dichiarato “inammissibile la domanda di concordato” preventivo della C.V. s.r.l. unipersonale in liquidazione, senza peraltro pronunciarne (contestualmente o successivamente, su istanza di eventuali creditori o del Pubblico Ministero) il fallimento, è inammissibile alla stregua di quanto sancito da Cass., SU, n. 27073 del 2016, – qui integralmente condivisa ed alla cui motivazione può, evidentemente farsi rinvio – a tenore della quale, il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall. (anche eventualmente a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1) ovvero, come concretamente accaduto nella fattispecie de qua, revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. non avendo carattere decisorio.
4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste solo intimate, e dandosi atto, altresì, – mancando ogni discrezionalità al riguardo (cfr., tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, giusta il comma 1-bis del detto art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1 – bis dello stesso articolo 13.