CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 dicembre 2018, n. 33677
Tributi – Avviso di accertamento Irpef e Addizionali Regionali e Comunali
Rilevato
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo l’appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento Irpef e Addizionali Regionali e Comunali per l’anno 2007;
Considerato
che, il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo motivo, l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Igs. n. 546/1992 e dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.4: la CTR avrebbe dovuto sospendere il processo, in attesa della decisione sulla controversia concernente l’accertamento emesso nei confronti della società di cui il contribuente era socio, stante il rapporto di pregiudizialità tra i due accertamenti;
che, con il secondo motivo, l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c , in relazione all’art. 360 n. 4: la CTR avrebbe solo apparentemente motivato la sentenza, senza dare conto dell’iter logico seguito per giungere alla decisione e delle valutazione relative alle argomentazione sostenute dall’Ufficio;
che, con il terzo motivo, l’Ufficio deduce la violazione dell’art. 39 c.1 lett. d) e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe errato nel non considerare l’esistenza di un onere probatorio in capo al contribuente, al fine di provare la mancata distribuzione degli utili societari, per superare la presunzione contraria operante in materia di società a ristretta base azionaria;
che l’intimato ha resistito con controricorso e ricorso incidentale subordinato, affidato a due motivi, dotati peraltro di priorità logica;
che, preliminarmente, risulta pertanto necessario esaminare l’eccezione sollevata da A. con il suo primo motivo, riguardante la nullità della notifica del ricorso, perché effettuata fuori termine;
che essa è del tutto priva di fondamento, giacché, ai fini della ritualità della notifica, non rileva il momento in cui l’atto è stato recapitato al portiere bensì la data di spedizione; neppure può trovare fondamento la censura secondo la quale, essendo il socio stato contumace in sede di appello, sarebbe stata inefficace l’elezione di domicilio fatta in primo grado (Sez.5, n. 25117 del 07/12/2016);
che, di seguito, deve esaminarsi il secondo motivo, anch’esso preliminare al merito, col quale l’A. assume la definitività della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 101 comma 1° c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., a tenore del quale il ricorrente mai avrebbe saputo dell’impugnazione in appello, non avendo ricevuto alcuna notifica in proposito;
che, in esito all’esame del fascicolo di merito, il suddetto rilievo risulta fondato, giacché effettivamente manca in atti copia della cartolina attestante il ricevimento dell’appello in capo al procuratore domiciliatario;
che, conseguentemente, resta assorbito lo scrutinio dei motivi del ricorso principale;
che, in definitiva, la sentenza della CTP è passata in giudicato;
che i motivi di ricorso principale restano assorbiti;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa con la declaratoria di inammissibilità dell’appello;
che le spese del giudizio di secondo grado devono essere interamente compensate fra le parti, mentre quelle di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, respinto il primo ed assorbiti i motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello.
Compensa le spese del giudizio di secondo grado.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in euro 2.500, oltre spese forfettarie in misura del 15%.
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