CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 dicembre 2018, n. 33677- Ai fini della ritualità della notifica, non rileva il momento in cui l’atto è stato recapitato al portiere bensì la data di spedizione; neppure può trovare fondamento la censura secondo la quale, essendo il socio stato contumace in sede di appello, sarebbe stata inefficace l’elezione di domicilio fatta in primo grado