CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2653

Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata della lite ex art. 11 del D.L. n. 50/2017 – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio – Compensazione delle spese di giudizio

Ritenuto che

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado di Bolzano in epigrafe indicata, depositata il 20.07.2010 e notificata il 17.08.2010, che ne aveva respinto l’appello nella controversia concernente l’atto di contestazione emesso nei confronti della T.W. S.p.A., con cui era stata applicata ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 una sanzione del 30% sui crediti di imposta che la società aveva compensato in sede di dichiarazioni dei redditi per gli anni di 2004 e 2005;

2. Secondo il giudice di appello, l’obbligazione tributaria, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 212/2000, poteva essere estinta anche per compensazione e, nel caso in esame, ciò non era vietato da alcuna legge; inoltre, la violazione contestata alla contribuente era da ritenersi meramente formale, senza alcun debito di imposta, di guisa che la sanzione non andava irrogata ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 212/2000;

3. La contribuente, costituita con controricorso, in data 2.5.2017 ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50/2017;

4. La controversia, rinviata a nuovo ruolo, è stata fissata nella camera di consiglio del 18.1.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c. il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.8.2016, n.168, conv. in legge 25.10.2016, n.197;

5. In data 7.8.2018 l’Avvocatura dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Bolzano, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

Considerato che

1. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, va dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tributario controverso, comportante la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, avendo la contribuente definito la lite fiscale a termini dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come attestato, nella sua istanza del 7/8/2018, dall’Agenzia delle entrate.

2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal terzo comma dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992.

2.1. Invero, si deve far luogo a compensazione delle spese (ex art. 92 c.p.c.), solo nei casi in cui l’estinzione del giudizio a seguito di definizione della pendenza tributaria non sia prevista dalla legge, ovverosia “in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, come recita la seconda parte del comma 1 dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992; tanto, a seguito della sentenza n. 274 del 2005 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 46, comma 3, del predetto decreto legislativo, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarle previsti dalla legge.

2.2. Al contrario, nella specie, l’estinzione del giudizio per la cennata causale è prevista ope legis, come conseguenza automatica del versamento delle imposte dovute ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.