CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2653
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata della lite ex art. 11 del D.L. n. 50/2017 – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio – Compensazione delle spese di giudizio
Ritenuto che
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado di Bolzano in epigrafe indicata, depositata il 20.07.2010 e notificata il 17.08.2010, che ne aveva respinto l’appello nella controversia concernente l’atto di contestazione emesso nei confronti della T.W. S.p.A., con cui era stata applicata ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 una sanzione del 30% sui crediti di imposta che la società aveva compensato in sede di dichiarazioni dei redditi per gli anni di 2004 e 2005;
2. Secondo il giudice di appello, l’obbligazione tributaria, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 212/2000, poteva essere estinta anche per compensazione e, nel caso in esame, ciò non era vietato da alcuna legge; inoltre, la violazione contestata alla contribuente era da ritenersi meramente formale, senza alcun debito di imposta, di guisa che la sanzione non andava irrogata ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 212/2000;
3. La contribuente, costituita con controricorso, in data 2.5.2017 ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50/2017;
4. La controversia, rinviata a nuovo ruolo, è stata fissata nella camera di consiglio del 18.1.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c. il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.8.2016, n.168, conv. in legge 25.10.2016, n.197;
5. In data 7.8.2018 l’Avvocatura dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Bolzano, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Considerato che
1. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, va dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tributario controverso, comportante la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, avendo la contribuente definito la lite fiscale a termini dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come attestato, nella sua istanza del 7/8/2018, dall’Agenzia delle entrate.
2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal terzo comma dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
2.1. Invero, si deve far luogo a compensazione delle spese (ex art. 92 c.p.c.), solo nei casi in cui l’estinzione del giudizio a seguito di definizione della pendenza tributaria non sia prevista dalla legge, ovverosia “in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, come recita la seconda parte del comma 1 dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992; tanto, a seguito della sentenza n. 274 del 2005 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 46, comma 3, del predetto decreto legislativo, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarle previsti dalla legge.
2.2. Al contrario, nella specie, l’estinzione del giudizio per la cennata causale è prevista ope legis, come conseguenza automatica del versamento delle imposte dovute ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 4642 depositata il 21 febbraio 2024 - La parte ricorrente, nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'asserita definizione integrale del debito, ha, in concreto,…
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 1043 depositata il 10 gennaio 2024 - La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 maggio 2021, n. 13045 - In tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in I. n. 96 del 2017, poiché la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. n. 23, sentenza n. 2527 depositata il 10 agosto 2023 - La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l'art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 22, sentenza n. 3225 depositata il 30 novembre 2022 - Quando l’annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 agosto 2021, n. 22989 - Definizione agevolata della lite ex artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018 e cessazione della materia del contendere
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…