CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2942
Rapporto di lavoro – Indennità chilometrica – Corresponsione – Domanda – Notifica del ricorso
Rilevato
Che A.G. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 14.11.11 con cui venne respinta la sua domanda diretta ad ottenere dalla datrice di lavoro M.N. s.r.l. (ora E.A.V. s.r.l.) la corresponsione dell’indennità chilometrica a far data dal novembre 2008 nella misura di €.13.702,59. Che con sentenza depositata il 7.5.14, la Corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile il gravame per non avere l’appellante notificato il ricorso ex art. 434 c.p.c. ed il conseguente decreto ex art. 435 c.p.c. alla controparte.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il G., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso.
Considerato
1.- Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 435, 136, co. 1, 156, co. 2 e 45 disp.att. c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata ritenne, erroneamente, ritualmente comunicato all’appellante il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 435 c.p.c. presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. G.R., laddove nell’atto di gravame era stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l’indirizzo p.e.c. dell’avv. P.G., che pur difendeva il lavoratore appellante sia congiuntamente che disgiuntamente all’avv. G.R.
Che il motivo è fondato posto che dall’atto di appello, prodotto in copia in uno con l’attuale ricorso, risulta effettivamente la richiesta di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l’indirizzo p.e.c. dell’avv. P.G.; la circostanza che costei risulti difensore del G. congiuntamente e disgiuntamente all’avv. G.R., presso il cui indirizzo di posta elettronica è invece stato comunicato l’avvenuto deposito del decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c., come risultante dalla sentenza n. 15/77 della C. Cost., non influisce sulla irritualità della comunicazione, con la conseguenza che la Corte di merito non poteva dichiarare improcedibile l’appello sulla scorta di quanto osservato dalle sezioni unite di questa Corte (sent. n. 20604/08), bensì concedere altro termine per la notifica del ricorso (Cass. n. 21978/10, Cass. n. 27375/16).
Che invero, occorre rilevare che nella specie la notificazione è pacificamente avvenuta presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di altro avvocato, sia pur codifensore del G., e dunque presso un indirizzo diverso da quello legittimamente indicato nell’atto; né risulta che l’indirizzo PEC indicato non sia quello ufficiale dell’avv. G. risultante dal Reginde, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.c. e dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, e che quindi trattisi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, e non già di un altro indirizzo pec personale dell’avv. G. (Cass. ord. n. 25948/18).
Che risulta infine che tale indirizzo PEC ufficiale dell’avv. G. sia stato eletto come esclusivo indirizzo per ricevere le comunicazioni, tra cui certamente quella di Cancelleria inerente il deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza (cfr. Cass. ord. n. 23289/17). Né può valere il principio (su cui cfr. Cass. ord. n. 12876/18) secondo cui la notificazione (ma lo stesso vale per le comunicazioni di Cancelleria in base all’art.366, comma 4, che rinvia all’art. 136 c.p.c.) del decreto di fissazione dell’udienza (o adunanza camerale) è validamente effettuata all’indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, posto che, ripetesi, nella fattispecie risulta espressamente indicato l’indirizzo PEC ufficiale del difensore di fiducia presso cui la parte ha chiesto di ricevere le comunicazioni di Cancelleria. In tal caso la circostanza che l’avv. R. risulti codifensore, anche disgiuntamente all’avv. G., del G., non può elidere il principio, di valenza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata ex artt. 366 e 136 c.p.c., come del resto già evidenziato in talune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n.22892/15, circa la prevalenza, anche in ambito di notificazioni a mezzo PEC, della esplicita scelta volontaria della parte; al riguardo cfr. altresì Cass. ord.n. 23289/17). Né la soluzione adottata si pone in contrasto con Cass. n. 25086/18 (secondo cui l’utilizzo della PEC indicata non è soggetto a restrizioni quanto al tipo di atti notificandi o comunicandi), versandosi qui nell’ipotesi in cui la cancelleria ha notificato la comunicazione del decreto di cui all’art. 435 c.p.c. presso indirizzo PEC altro e diverso rispetto a quello indicato.
Che da ciò deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso, risultando assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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