CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2018, n. 20314
Inps – Attività di commercio all’ingrosso – Socio ed amministratore – Iscrizione alla gestione commercianti – Pagamento dei contributi
Rilevato che
1. con sentenza in data 15 ottobre 2012, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale con cui l’INPS chiedeva il pagamento dei contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti, per l’attività prestata da S.F. come socio ed amministratore della C. s.r.l. esercente attività di commercio all’ingrosso;
2. per la Corte di appello, tenuto conto che lo stesso appellante aveva dichiarato che la società non occupava e non aveva mai occupato dipendenti, che curava i contatti con i fornitori e con i clienti, la fatturazione e registrazione, svolgendo un’attività che lo occupava tutto il giorno, il S. doveva ritenersi comunque anche socio lavoratore;
3. contro la decisione ha proposto ricorso S., con articolato motivo, cui l’INPS ha resistito con controricorso;
4. Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
5. deducendo violazione delle circolari INPS nn. 25 del 1997 e 32 del 1999, violazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 e del TUIR ed errata motivazione, la parte ricorrente censura la ritenuta doppia contribuzione, alla gestione separata e alla gestione commercianti, a carico del socio lavoratore di s.r.l. che svolga anche mansioni di amministratore;
6. il Collegio ritiene l’infondatezza del ricorso;
7. sono invero consolidati i precedenti di questa Corte (v., ex multis, Cass. 23 dicembre 2016, n. 26976; Cass. 28 novembre 2016 n. 24103; Cass. 20 maggio 2016 n. 10443; Cass. 9 maggio 2017, n. 11242) con i quali è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto;
8. in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (v., fra le tante, Cass. 17 luglio 2017, n. 17639);
9. per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa (cfr., da ultimo, Cass. 18 maggio 2017, n. 12560 quanto ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione);
10. la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (v. Cass. n.12560 del 2017 cit.) ;
11. nella specie, il decisum della Corte territoriale è coerente con i richiamati principi, in quanto l’obbligo contributivo relativo alla Gestione esercenti attività commerciali è stato ancorato alla verifica in fatto dello svolgimento di compiti che esulavano da quelli propri dell’amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo/operativo, e all’assenza di dipendenti, così implicitamente desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti dell’abitualità e prevalenza dell’apporto offerto dalla parte ricorrente al lavoro aziendale;
12. il giudizio di prevalenza e abitualità dell’attività di lavoro della parte ricorrente è stato reso dalla Corte avuto esplicito riguardo, oltre che alle chiare e dettagliate dichiarazioni della parte opponente, anche con riferimento alla sostanziale circostanza dell’assoluta assenza di addetti per lo svolgimento dell’attività;
13. conformemente ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 2 aprile 2009 n. 8023 e, conf., Cass. 8 gennaio 2015 n. 101);
14. il ricorso va rigettato;
15. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla spese per la parte rimasta intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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