CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2019, n. 20571
Previdenza – Professionisti – Ingegnere – Attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente – Iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’INPS – Obbligo di pagamento dei contributi
Rilevato
che con sentenza in data 28 aprile- 31 maggio 2017 nr. 139 la Corte d’appello di CAMPOBASSO ha riformato la pronuncia del Tribunale di LARINO e, per l’effetto, ha respinto l’opposizione proposta dall’ing. G. L. avverso l’iscrizione d’ufficio nella gestione separata dell’INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per gli anni 2006 e 2008, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava essere pacifico in fatto che l’originario ricorrente aveva svolto attività libero professionale, versando ad INARCASSA il solo contributo integrativo.
Sussisteva l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, che, a norma dell’articolo 18, comma 12, DL nr. 98/2011 era previsto non soltanto per le attività NON riservate agli iscritti ad albi professionali ma anche in riferimento alle attività «non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (tra i quali INARCASSA) in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti», ipotesi, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie di causa. Il contributo integrativo sul fatturato lordo era dovuto per la iscrizione all’Ordine professionale, in assenza di iscrizione alla Cassa e senza correlazione con una assicurazione previdenziale.
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso G. L., deducendo un motivo di censura, cui l’INPS ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti— unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio— ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
Considerato
che, con l’unico motivo di censura, la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione:
– dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dell’art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 nr. 98 (conv. con legge 15 luglio 2011 n. 111) in correlazione con l’articolo 6 DM 281/1996 e con l’articolo 1,comma due, D.Lgs. 103/1996;
– degli articoli 9,10,21 L. 6/1981 e 2 L. 1046/1971, in correlazione con gli articoli 22 e 23 dello statuto INARCASSA nonché carenza di motivazione in punto di coordinamento tra la normativa previdenziale di settore per gli ingegneri e gli architetti e la normativa generale (L. 335/1995 e DL 98/2011) per avere la Corte di merito ritenuto sussistere un obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando la libera professione, non possono iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
che il motivo è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli Ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);
che, essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza è immune dalle censure che le sono state mosse che le spese di causa vanno compensate tra le parti per essersi formato l’orientamento qui condiviso in data successiva alla proposizione del ricorso;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
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