CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2019, n. 20631

Tributi – Ecotassa – Versamenti eccedenti l’importo dovuto – Rimborso

Rilevato che

T.V. Spa chiedeva, con istanze del 4 agosto 2010 e 13 giugno 2011, il rimborso della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto per l’anno 2008, che veniva negato dall’Agenzia delle dogane per inammissibilità della richiesta ex art. 29, comma 4, l. n. 428 del 1990 in quanto non comunicata anche all’Agenzia delle entrate.

Il ricorso avverso l’atto di diniego veniva rigettato dalla CTP di Potenza. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

T.V. Spa propone ricorso per cassazione con un motivo; resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

Considerato che

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, commi 2, 3 e 4, l. n. 428 del 1998.

La ricorrente lamenta, in particolare che la CTR abbia ritenuto applicabile l’art. 29 cit. nonostante (a) l’ecotassa non rientri tra le ipotesi impositive contemplate dalla norma, (b) il credito di cui all’istanza di rimborso non sia sorto in violazione di disposizioni nazionali, né comunitarie ma rinvenga la sua fonte nell’eccedenza dell’imposta versata secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile e (c) la spesa relativa all’imposta non abbia concorso a formare il reddito d’impresa.

2. Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità quanto al punto (a): la doglianza investe l’interpretazione della norma e la qualificazione del tributo, senza introdurre nuovi fatti o nuove contestazioni, limitandosi a contestarne l’errata sussunzione da parte della CTR della vicenda.

3. La doglianza sub (a) è peraltro infondata: l’ecotassa ha natura di accise e imposta al consumo (v. Cass. nn. 20666 e 20667 del 30/07/2008; Cass. nn. 26860 e 26861 del 21/12/2009), sicché rientra tra le fattispecie impositive contemplate dall’art. 29 cit.

4. Il motivo è, invece, fondato quanto al punto (b).

4.1. L’art. 29, comma 3, l. n. 429 del 1990 prevede «L’articolo 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l’ordinamento comunitario», riferendosi l’art. 19 d.l. n. 688 del 1982 ai tributi e imposte «indebitamente riscossi».

La disposizione va intesa come riferita alle somme che siano state riscosse indebitamente in violazione delle disposizioni che ne regolano l’erogazione.

Tale soluzione trova riscontro nella previsione di cui al comma 2 che riguarda la riscossione «in applicazione di norme nazionali incompatibili con norme comunitarie»: in tale ipotesi il pagamento è fatto in base a norme nazionali in contrasto con il diritto unionale e, dunque, fuori dalle regole stabilite dal diritto unionale.

Corrispondentemente, nell’altro caso, pur non assumendo alcun rilievo la disciplina europea, il pagamento dei tributi è indebito per esser avvenuto fuori ed oltre le regole stabilite dalle disposizioni interne.

La locuzione “indebitamente riscosse”, in altri termini, non può riguardare ogni ipotesi di pagamento indebito ma solamente quelle che sorgono in ragione di una errata o inesatta applicazione delle regole interne o, comunque, in assenza di una valida (per l’ordinamento nazionale) disciplina.

4.2. Esula, invece, la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’accisa in relazione alla disciplina di versamento dell’imposta per i prodotti energetici (sulla problematica v. Cass. n. 9283 del 17/04/2013, Cass. n. 3051 del 01/02/2019, nonché, da ultimo, Cass. n. 16264 del 18/06/2019).

Il modello privilegiato dal legislatore per il versamento dell’accise per i prodotti energetici, sostanzialmente similari per il gas naturale (art. 26) e per l’energia elettrica (art. 56), è, infatti, informato al meccanismo del pagamento frazionato degli importi dovuti (mese per mese ovvero secondo le specifiche rateizzazioni prescritte dall’Amministrazione in relazione ai dati tecnici e contabili) che «sono calcolate [le rate] sulla base dei consumi dell’anno precedente».

Lo stesso schema è impiegato per il versamento dell’ecotassa.

L’art. 17, comma 31, l. n. 449 del 1997 dispone, infatti, che «La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell’anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unitamente alla prima rata di acconto.».

Tale meccanismo, poi, trova il suo naturale correttivo nella previsione dell’eventuale conguaglio nella fase di successiva dichiarazione di consumo: con questa si consolida la situazione dell’intera annualità ed emerge se, dal complesso dei precedenti pagamenti, vi sia un debito o un credito.

La sorte di questo credito, peraltro, è oggetto di specifica considerazione dall’art. 17, comma 31, che, in caso di eccedenza prevede che «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto».

Analogamente dispone l’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 416 del  2001, secondo il quale «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso».

Il meccanismo, dunque, è chiaro:

– l’imposta è versata in acconti trimestrali parametrati in base al consumo dell’anno precedente;

– con la dichiarazione annuale viene determinato, a consuntivo, il consumo effettivo dell’intera annualità e si procede a conguaglio tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto;

– in caso di pagamenti in misura inferiore, occorre procedere al pagamento della maggiore somma;

– in caso di pagamenti in misura superiore, sorge un credito;

– questo credito può essere detratto dal versamento (o dai versamenti) successivi ovvero può essere chiesto – anche in via alternativa ai sensi dell’art. 4, comma 2, cit. – a rimborso.

4.3. Il descritto meccanismo trova il suo limite nella circostanza che i versamenti in acconto per l’anno (o gli anni) successivo non siano tali da esaurire l’intero importo, sicché, al momento della presentazione della successiva dichiarazione annuale di consumo, il credito è ancora esistente o, addirittura, è aumentato (ad esempio per l’eccessività degli acconti rispetto al consumo effettivo via via decrescente o, come nella specie, cessato).

4.4. In tale evenienza, dunque, il credito, pur trovando la sua fonte in un pagamento indebito (quanto originariamente versato nel rispetto della disciplina si è rivelato, successivamente, senza causa per la parte eccedente a quanto consumato), non è, tuttavia, stato riscosso in violazione della disciplina regolatrice ma, anzi, è sorto quale effetto, non voluto, della corretta applicazione della stessa e trova, all’interno della disciplina medesima, un meccanismo di soluzione.

Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 29, comma 3, l. n. 429 cit. 5. Il punto (c) resta assorbito.

6. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese, attesa la novità della questione, vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.