CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13855
Tributi – TARSU / TIA – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso introduttivo notificato tramite corriere privato – Notifica inesistente – Inammissibilità del ricorso
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Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la società contribuente non ha spiegato difese scritte, Equitalia servizi di riscossione SpA impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d’intimazione Tarsu/Tia 2001.
Il concessionario della riscossione deduce il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare, dell’art. 16 comma 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 26 comma 5 del DPR 602/73, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto semplicemente nulla (e, quindi, sanata con la costituzione in giudizio) e non inesistente la notifica del ricorso introduttivo della lite, da parte della società contribuente, a mezzo corriere privato e non tramite Poste Italiane, quale concessionario del servizio universale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è fondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. ord. n. 19467/16, 23887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17).
Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.
La I. 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art. 4 del d. Igs. 22 luglio 1999, n. 261.
Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d. Igs. n. 285/1992.
Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.
Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.
Inoltre, bisogna evidenziare come il comma 57 dell’art. 1 della I. n. 124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.
Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 […], deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) «l’autorità nazionale di regolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261» «determina, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi».
Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione del ricorso introduttivo è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (Cass. ord. n. 23887/17, v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16, in particolare, v. par. 2.8 lett. a).
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza, ex art. 382 u.c. c.p.c., perché la causa non poteva essere proseguita e dichiarato inammissibile l’originario ricorso per inesistenza della notifica.
Le spese di lite dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, perché la causa non poteva essere proseguita, dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente.
Condanna la società T. srl, in persona del legale rappresentante pt, a pagare a Equitalia servizi di riscossione SpA, in persona del legale rappresentante pt, le spese dell’intero giudizio, che liquida nell’importo di € 800,00, oltre € 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio, nell’importo di € 800,00, oltre € 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio, e nell’importo di € 1.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, per il giudizio di legittimità.
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