CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13939
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Contenzioso tributario
Premesso che
1. A.A. e le figlie C. ed I. F., quali eredi di A.F., ricorrono per la cassazione della sentenza depositata dalla commissione tributaria regionale del Lazio in data 18 giugno 2010, deducendo, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art.15, comma 1°, del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la commissione respinto l’opposizione proposta dal de cuius contro cartelle di pagamento emesse in pendenza di contenzioso sugli avvisi di accertamento presupposti, ai sensi del ridetto art.15, malgrado che quest’ultimo fosse da ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità con l’art.68 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n, 546, in forza del quale la riscossione frazionata del credito tributario doveva essere considerata preclusa fino alla pronuncia della sentenza;
2. le ricorrenti aggiungevano che gli avvisi di accertamento erano stati annullati con sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio, in data 6 febbraio 2009:
3. il Ministero della Economia e Finanze non ha svolto difese;
4. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;
5. va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso in riferimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze posto che, come questa Corte ha in più occasioni precisato, nei “rapporti giuridici”, “poteri” e “competenze” in materia tributari, al Ministero sono succedute ex lege (art. 57 co.1 d.lgs. 300/99, con decorrenza dal 1 gennaio 2001 ex art.1 D.M. 28 dicembre 2000) le agenzie fiscali, enti dotati di autonoma e distinta soggettività impositiva, nonché di legittimazione sostanziale e processuale (Cass. 1550/15; 22992/10; 6591/08);
6. il ricorso, per quanto proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate, è infondato in quanto, discutendosi, nella specie, di esazione di imposte avvenuta prima della pronuncia di primo grado sull’impugnazione del giudizio sull’avviso dell’accertamento, vale il primo comma dell’art. 15 del d.P.R. 602/73 (secondo cui le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati), il quale non interferisce con l’art. 68 del d.lgs. 546/92 e non è stato tacitamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore di quest’ultima disposizione (ai sensi del primo comma della quale “Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.”), perché “l’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, regola, in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario” (Cass. 1501/2017; n. 23321/2014(ord.); n. 12791/2011; n. 7339/2003);
7. nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che gli avvisi di accertamento siano stati annullati con sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio, in data 6 febbraio 2009, trattandosi di circostanza, in primo luogo, irrilevante alla luce del principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 17726/2009, secondo cui “è irrilevante la relazione che lega l’efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell’avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l’autonomia e l’indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole”, in secondo luogo, in quanto determinatasi prima dell’inizio di questo processo, insuscettiva di essere fatta valere qui;
8. il ricorso va rigettato;
9. le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
rigetta il ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate;
condanna A.A., C.F. ed I.F. a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa, liquidate in € 1400,00 oltre spese prenotate a debito.
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