CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13946
IRPEF – Istanza di rimborso – Liquidazione dell’assegno di solidarietà – Trattenuta
Ritenuto in fatto
S.D. proponeva ricorso avverso il silenzio rigetto sulla sua istanza del 30.3.1989 di rimborso della somma di L.17.137.323 trattenuta a titolo di IRPEF in sede di liquidazione dell’assegno di solidarietà emesso dal Senato della Repubblica a seguito della cessazione del mandato parlamentare, esponendo che tale assegno non potesse configurarsi come retribuzione differita essendo già stata assoggettata a tassazione IRPEF. In data 19.8.1989 il contribuente inoltrava formale dichiarazione di rinuncia al gravame proposto. La Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarava il ricorso estinto per rinuncia. Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza revocando la precedente rinuncia, presentata perché l’Intendenza di Finanza gli aveva lasciato comprendere che avrebbe proceduto al rimborso. La Commissione Regionale di Roma accoglieva l’appello ritenendo legittima la rinuncia agli atti del giudizio perché inficiata da errore nei presupposti e fondata la domanda. L’intendenza di Finanza impugnava la decisione davanti la Commissione Tributaria Centrale di Roma la quale, con sentenza n.5228/2010 accoglieva l’appello dell’Ufficio ritenendo non ravvisabile l’errore che avrebbe viziato la rinuncia.
Il contribuente ricorre per la cassazione sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 c. p.c.
Ritenuto in diritto
1. Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.70/88 convertito in legge n.154/88 nonché del DL n.173/88. Carenza e/o insufficienza della motivazione;
2. Con il secondo motivo il contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 482/85 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 178/1986 – Carenza, contraddittorietà ed erronea motivazione della decisione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il contribuente non ha impugnato la ratio decidendi della sentenza nella parte in cui essa ha ritenuto non sussistere alcun errore sul presupposto che rendesse viziata la pronuncia. La dichiarazione della parte di rinuncia agli atti del giudizio, che nella specie ha portato alla dichiarazione di estinzione, non è una dichiarazione negoziale e come tale non è emendabile facendo valere un vizio della volontà.
La motivazione adottata dalla CTR sorregge con più argomenti la decisione. Il gravame avverso la sentenza avrebbe dovuto “vincere” tutti gli argomenti affermati nella sentenza, i quali si ponevano ciascuno come autonoma ed autosufficiente ratio decidendi.
Nella specie la CTR ha affermato; ” …non è invece ravvisabile alcun errore sul presupposto che rendesse viziata la rinuncia—. ” Mentre dal loro canto nessuno dei due motivi di appello è rivolto a tale specifica ed autonoma statuizione, da sola in grado di sorreggere la decisione. Non va data alcuna pronuncia sulle spese, in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate si è costituita solo ai fini della partecipazione all’eventuale udienza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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