CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13948
Tributi – Dichiarazione fiscale – Regime contabile – Determinazione dell’imposta – Istanza di rimborso
Ritenuto in fatto
Il Comune di Bassano Del Grappa, in data 27.12.2006 presentava, per l’anno 2003 istanza di compensazione a fini IRAP per un importo pari a €108.318,84, sostenendo di non avere correttamente proceduto alla liquidazione dell’imposta secondo il metodo misto, ex art. 10 bis comma 2 D.Lgs. 446/1997. L’Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento negativo sostenendo che il DPR 442/1997 disciplinante le opzioni e le revoche dei regimi di determinazione dell’imposta o dei registri contabili, stabiliva che dette opzioni e revoche si desumevano dai comportamenti concludenti del contribuente e che tale comportamento si esplicava ed esauriva in sede di dichiarazione IRAP.
Avverso il provvedimento di diniego proponeva ricorso il contribuente.
La CTP di Vicenza, con sentenza n. 105/7/07 respingeva il ricorso.
Il Comune di Bassano Del Grappa proponeva appello.
La CTR del Veneto con sentenza n.28/26/10 depositata il 31.5.2010 respingeva l’impugnazione sul presupposto che il Comune di Bassano del Grappa avesse esercitato l’opzione di cui al comma 2 art. 10 bis del Dlgs n.446/97 nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2003 e presentato l’istanza di rettifica solo in data 20.3.2007.
Il Comune di Bassano del Grappa ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 10 bis d.lgs 442/1997 e; art. 1 e ss dpr 446/1997 sulle opzioni; art. 2 comma VIII e comma VIII bis dpr 322/1998 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 per avere la Commissione ritenuto necessario che l’opzione di cui alla norma Irap si debba manifestare all’atto della compilazione della dichiarazione o, al più tardi, di una dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Commissione ritenuto che non fosse valido l’esercizio di opzione manifestato con comportamenti concludenti consistenti nella tenuta della contabilità.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 10 bis d.lgs 442/1997 e; art. 1 e ss dpr 446/1997 sulle opzioni; art. 2 comma VIII e comma VIII bis dpr 322/1998 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 per avere la Commissione ritenuto necessario che l’opzione di cui alla norma Irap si manifesti con dichiarazione integrativa dimessa ai sensi dell’art. 2 comma Vili e necessario il rispetto del termine di cui al comma VIII bis dello stesso articolo.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Le censure non sono fondate.
4. Questa Corte ha affermato che l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione delle imposte dirette e dell’I.V.A. nel modo ordinario, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 31, u.c., può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente e che le modalità di tenuta della contabilità costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto.
Non è più sostenuta dalla giurisprudenza prevalente ed assestata della Corte la tesi (pure avanzata da Cass., 19 settembre 1997, n.9310; id., 27 marzo 1997, n. 2732 nonché Cass., 19 agosto 1995, n. 8960) per la quale “le opzioni che il contribuente è chiamato ad effettuare nella dichiarazione fiscale, in ordine al regime contabile o di determinazione di un’imposta, hanno natura di negozio unilaterale e, in quanto tali, sono assoggettate, ai sensi dell’art. 1324 cod. civ., alle norme sui contratti (con la conseguenza che l’errore commesso nel loro esercizio è rettificabile solo qualora sia essenziale e riconoscibile) ma debbono riaffermarsi – per la loro aderenza al riprodotto nuovo assetto normativo – i più recenti principi (Cass., trib., 8 luglio 2002, n. 9885; id., trib., 5 ottobre 2001, n. 12286; id., trib., 6 settembre 2001, n. 11455; id., trib., 21 maggio 2001, n. 6886; id., trib., 21 aprile 2001, n. 5931) secondo cui”: 1) l’opzione e la revoca di regimi speciali di determinazione delle imposte dirette e dell’I.V.A. o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili e che la loro validità, in base al D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività; (cfr. Cass. nn. 11170/06, 2810/05, 10599/03 9885/02).
Nella specie, peraltro, la CTR con statuizione insindacabile in questa sede ha accertato che il contribuente aveva esercitato la facoltà riconosciutagli dalla legge, optando per il metodo retributivo in luogo di quello misto, nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 presentata il 2.11.2004; che solo in data 27.12.2006 aveva presentato tardivamente istanza di rimborso o compensazione e solo in data 20.3.2007 aveva presentato, la dichiarazione di rettifica non più esercitabile per l’anno 2003.
La CTR ha correttamente ritenuto dunque tardiva la dichiarazione integrativa ai fini del comma 8 dell’art. 2 DPR n. 322 del 22.7.1998.
5.Va a tal fine osservato come le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente affermato che la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis dpr 322/1998. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 dpr 322/1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (Cass. SU 13378/2016).
5. Quanto al profilo attinente alla motivazione, la sentenza si sottrae a censure in quanto la CTR ha dato conto di avere esaminato gli elementi forniti e di avere effettuato una adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo, così, possibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione.
Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il Comune di Bassano Del Grappa al pagamento delle spese processuali che liquida in €5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 settembre 2020, n. 20045 - In tema di IVA, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42856 depositata il 19 ottobre 2023 - Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 28559 depositata il 18 ottobre 2021 - Ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l'accertamento induttivo da parte…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22185 - In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7382 - L'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…
- Accertamento induttivo: può essere fondato anche s
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7096 depo…