CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2018, n. 14036
Cartella esattoriale non opposta – Iscrizione ipotecaria effettuata in esecuzione del credito contributivo – Non operatività della prescrizione quinquennale dell’obbligo contributivo – Definitività del titolo per mancata opposizione alla cartella – Non sussiste
Rilevato
che con sentenza del 6 luglio 2016, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, rigettava la domanda proposta da L. Dell’A. nei confronti di Equitalia Nord S.p.A. e dell’INPS avente ad oggetto l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria effettuata in esecuzione del credito contributivo azionato recato da cartelle esattoriali non opposte;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non operante la prescrizione quinquennale del diritto alla contribuzione previdenziale, viceversa posta a base della sentenza di accoglimento del primo giudice, in ragione dell’intangibilità della pretesa contributiva conseguente alla mancata opposizione a cartella esattoriale, da cui lo Corte stessa desume la prescrittibilità della sola azione diretta all’esecuzione del titolo definitivamente formatosi, rilevandone nella specie il mancato compimento per non essere decorso il relativo termine decennale;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Dell’A., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata
Considerato
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 2697 c.c., deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, avendo la Corte territoriale, senza tener conto delle eccezioni sul punto allora sollevate dalla odierna ricorrente, aderito acriticamente alle mere asserzioni dell’INPS in ordine all’intervenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali recanti il credito azionato e, comunque, la violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, laddove quella pronunzia dovesse fondarsi sul ritenuto raggiungimento della prova della notifica per effetto della mancata contestazione della circostanza da parte dell’odierna ricorrente; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9,1. n. 335/1995 in relazione all’art. 2953 c.c., la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della ritenuta non operatività della prescrizione quinquennale dell’obbligo contributivo in ipotesi di definitività del titolo per mancata opposizione; che meritevole di accoglimento risulta il secondo motivo, con conseguente assorbimento del primo, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., 17.11.2016, n. 23397) secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., risultando nella specie l’azione esecutiva oltre i cinque anni dalla notifica delle cartelle esattoriali, allorché i crediti dalle stesse recati dovevano ritenersi già prescritti;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accogli il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per spese alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.