CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14943
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Processo tributario – Controversie di valore superiore a euro 2.582,28 – Ricorso proposto dal contribuente personalmente – Sanatoria mediante difesa tecnica – Preclusioni processuali – Riferibilità al primo atto del difensore – Fondamento – Fattispecie
rilevato che
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con il quale era stato accertato l’omesso versamento dell’Iva per l’anno di imposta 1984; avverso il suddetto atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso, senza tuttavia munirsi di difensore abilitato, stante il valore della controversia; la Commissione tributaria provinciale di Latina aveva parzialmente accolto il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate; la Commissione tributaria regionale, accertata la mancanza di difesa tecnica del contribuente nel giudizio di primo grado, aveva rimesso le parti dinanzi al giudice di primo grado, al fine di consentire al contribuente di munirsi anche per quel grado di giudizio di un difensore; la Commissione tributaria di Latina, presso cui il giudizio era stato rimesso, aveva accolto totalmente il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate, nel contraddittorio con il contribuente;
la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che: i motivi addotti dal difensore tecnico del contribuente in sede di giudizio di primo grado, cui le parti erano state rimesse, non dovevano essere qualificati quali “motivi nuovi”, in quanto conseguenti alla necessità di consentire al contribuente di munirsi di proprio difensore di cui era privo nel giudizio di primo grado; l’operazione fra la ditta individuale G.E. e la Soc. L.L.E. s.a.s.
non era da qualificarsi quale cessione, ma atto di conferimento, con conseguente estinzione della ditta individuale e la nascita di un nuovo soggetto di imposta cui spettava di presentare la dichiarazione Iva nell’anno successivo;
avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte l’Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso;
considerato che
va preliminarmente disattesa l’eccezione del contribuente di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione del legale rappresentante dell’Agenzia delle entrate;
invero, questa Corte (Cass. civ., 4 novembre 2016, n. 22434) ha precisato che: «In tema di contenzioso tributario, stante la rappresentanza legale dell’Agenzia delle Entrate in capo al suo direttore generale ed il difetto di personalità giuridica delle rispettive articolazioni territoriali, non occorre necessariamente indicare nel ricorso per cassazione il nome della persona fisica preposta a tale carica, essendo individuato in modo incontrovertibile, per la circostanza sopradetta, ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.l. n. 300 del 1999, quale unico rappresentante ed autorizzato “ex lege” a stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione».
con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per nullità della stessa e del procedimento per violazione dei principi in materia di ultrapetizione di cui all’art. 112 cod. proc. civ., e degli artt. 21, 24, 59 e 12 del decreto legislativo n. 546/1992;
con il motivo in esame parte ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che i motivi di ricorso, che erano stati proposti in sede di remissione delle parti dinanzi al giudice del primo grado (che aveva accertato la mancanza di difesa tecnica del ricorrente) non erano da considerarsi nuovi rispetto a quelli già proposti in sede di proposizione del ricorso introduttivo dinanzi al giudice di primo grado;
in particolare evidenzia che, con il primo ricorso, il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento unicamente per ragioni attinenti al merito, mentre, nel successivo giudizio di primo grado, conseguente alla rimessione del giudice del gravame, aveva proposto una diversa ragione di contestazione, relativa, cioè, al fatto che la pretesa avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della società L.L.E. s.a.s. che aveva ricevuto la ditta individuale in conferimento, e tali motivi erano quindi da considerarsi nuovi rispetto a quelli in precedenza proposti;
il motivo è infondato;
la questione prospettata riguarda l’individuazione di limiti processuali all’attività difensiva del contribuente che, non essendosi munito di difesa tecnica nel corso del giudizio di primo grado, sia stato rimesso dal giudice di appello al giudice di primo grado per provvedervi;
la pronuncia censurata ha ritenuto che la parte ricorrente non aveva proposto motivi nuovi ma giusti motivi che solo un professionista che avesse studiato l’accertamento avrebbe potuto sollevare in difesa del suo cliente;
questa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. V, 15 ottobre 2013, n. 23315) ha, sulla questione in esame, ritenuto che «nel caso in cui – in una causa di valore superiore ad Euro 2.582,28 – la parte, dopo avere proposto personalmente il ricorso, sani l’irritualità del detto ricorso, munendosi di assistenza tecnica, è al primo atto del difensore che vanno ricollegate le prescritte preclusioni processuali;
siffatta interpretazione appare, invero, l’unica compatibile con l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., essendo indubbio che, una volta ritenuto dal legislatore necessaria (per i giudizi di importo superiore ad Euro 2.582,28) l’assistenza tecnica, deve essere consentito al difensore abilitato la più ampia difesa del contribuente, senza che la stessa sia limitata (pena, appunto, la violazione dell’art. 24 Cost.) da precedenti impostazioni del contribuente, difesosi personalmente, e quindi, (come detto) in modo non rituale»;
ne consegue il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese, attesa l’assenza di precedenti in ordine alla questione in esame prima della presentazione del presente ricorso;
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate.
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