CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14971
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere – Istanza congiunta delle parti – Omologazione di concordato fallimentare
Rilevato che
1. con sentenza n. 3101/05/15 del 08/07/2015 la CTR della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 3705/44/14 della CTP di Milano, che aveva accolto l’originario ricorso della E. s.p.a. in fallimento avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di rettifica del reddito imponibile relativo all’anno d’imposta 2006;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. la E. s.p.a. resisteva con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi;
4. le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
Considerato che
1. l’istanza congiunta delle parti è fondata sulla omologazione del concordato fallimentare nel fallimento del controricorrente, omologazione intervenuta con decreto del Tribunale di Milano in data 16/07/2018;
1.1. la proposta di concordato fallimentare approvata dai creditori e omologata dal tribunale prevede espressamente “l’abbandono dei giudizi tributari pendenti”, come risulta dal decreto di omologazione del concordato fallimentare in atti;
2. il deposito dell’istanza congiunta dei difensori delle parti, nella quale si rappresenta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare ex art. 129 l.fall., impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi (principale ed incidentale) ed i loro motivi, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione del venir meno dell’interesse delle parti alla definizione della lite nel merito;
3. deve, pertanto, prendersi atto della cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio;
4. in tal caso, nel quale la cessazione della materia del contendere consegue alla omologazione del concordato fallimentare, non può farsi applicazione del principio affermato da Cass. S.U. n. 8980 dell’11/04/2018 in tema di cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo negoziale – secondo cui la cessazione della materia del contendere in sede di giudizio di legittimità comporta il venir meno della sentenza impugnata – per un duplice ordine di ragioni:
in primo luogo, la natura pubblicistica del decreto di omologa fa sì che l’avvenuta composizione della controversia non deriva dal venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, ma per effetto della omologazione giudiziale dell’approvazione della proposta di concordato fallimentare, ossia previa verifica da parte dell’autorità giudiziaria delle condizioni di legge per l’omologazione (art. 129, quarto comma, l.fall. e salve le opposizioni ex art. 129, quinto comma, l.fall.);
in secondo luogo, la proposta di concordato fallimentare prevede (come in questo caso) la partecipazione di un assuntore in veste di esecutore del concordato fallimentare, assuntore che rimane terzo rispetto alla lite pendente (Cass. n. 24263 del 30/11/2010), salvo che la proposta preveda il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie facenti capo al fallito e alla massa con contestuale liberazione del debitore originario (Cass. n. 18967 del 08/08/2013), in costanza della quale l’assuntore succede a titolo particolare nei diritti controversi o, al più, gli si affianca in qualità di garante e coobbligato (Cass. n. 18382 del 02/12/2003); sicché l’assuntore, soggetto attraverso il quale si attua l’accordo tra le parti processuali, rimane terzo rispetto all’accordo ovvero, ancorché assuma astrattamente il ruolo di successore a titolo particolare, non può comunque intervenire nel giudizio di legittimità (Cass. n. 5759 del 23/03/2016), salvo che non sia costituito il dante causa (Cass. n. 33444 del 27/12/2018);
5. per effetto della cessazione della materia del contendere in questo caso deve espressamente disporsi la rimozione della sentenza emessa oramai non più attuale, perché inidonea a regolare il rapporto fra le parti (Cass. n. 9753 del 18/04/2017, Cass. n. 19533 del 03/09/2011);
6. pertanto, va dichiarata la cassazione senza rinvio della decisione originariamente impugnata;
7. quanto alle spese del giudizio di legittimità, le parti hanno altresì concordemente concluso per la loro integrale compensazione;
7.1. ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13; invero il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. 21 dicembre 2012, n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s’è veduto, la rimozione della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo fra le parti (Cass. n. 8980 del 2018, cit.);
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara compensate le spese processuali.
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