CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14989
Tributi – Accertamento – Dazi doganali e IVA – Sanzioni – Ricorso per Cassazione
Rilevato che
con la sentenza n. 441 dell’8/2/2017, la C.T.R. Lombardia respingeva l’appello proposto dall’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, contro la sentenza della Commissione C.T.P. di Milano che aveva ad oggetto avvisi di accertamento in rettifica, relativi a dazi doganali e IVA, oltre a irrogazione di sanzioni, nei confronti delle società P.I. S.R.L., S. S.P.A., C.A.D.A.C. S.R.L. e Y.L. (I.) S.P.A. e riguardante l’inclusione (o l’esclusione) nel valore dichiarato in dogana ai fini del dazio doganale e IVA delle royalties (o diritti di licenza) contrattualmente dovute da P.I. S.r.l.;
avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
resistono con controricorso P.I. S.R.L., S. S.P.A., C.A.D.A.C. S.R.L. e Y.L. (I.) S.P.A..
Considerato che
1. Col primo motivo del ricorso la ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), degli artt. 2727 e 2729, 1362 ss. cod. civ., 29 e 32 Reg. CEE n. 2913 del 1992, 157, 160 e 143 Reg. CEE n. 2454 del 1993, per avere la C.T.R. trascurato di compiere una valutazione, analitica e complessiva, degli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione e costituiti da plurimi contratti tra loro collegati e da numerose clausole negoziali non esaminate.
2. Il motivo è fondato.
«In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018, Rv. 648589-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12002 del 16/05/2017, Rv. 644300-01).
Ad avviso del Collegio, il giudice d’appello ha mancato di compiere un corretto ragionamento presuntivo nei termini suindicati.
Infatti, la C.T.R., pur dando atto di prendere in considerazione i contratti, perviene alla conclusione per cui «non si riscontra alcun indice rivelatore di un controllo tanto penetrante da integrare ai sensi dell’art. 160 DAC una vera e propria condizione di vendita» sol perché non rinviene «un contratto diretto di produzione tra licenziante e venditore» o «l’imposizione del produttore o del venditore in esclusiva da parte dell’acquirente».
Al contrario, come sopra esposto, il giudice del merito è tenuto a selezionare i singoli elementi probatori rilevanti (nel caso, i documenti contrattuali e le loro clausole), ma anche a valutarli nel loro complesso (e non atomisticamente) rilevando (o escludendo) eventuali combinazioni tali da fornire una valida prova presuntiva.
3. La fondatezza della censura comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze avanzate dall’Agenzia col secondo motivo.
4. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Dogane, l’impugnata sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. lombarda, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per la statuizione sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.
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