CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14999
Tributi – Gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, co. 6, T.U.L.P.S. – Accertamento – Termini
Rilevato che
S.D.S. e R.B., nella qualità di soci della D.S. & B. DI D.S.S. E B.R. S.N.C., impugnarono, innanzi alla C.T.P. di Torino, l’avviso di accertamento loro notificato e relativo a condotte illecite ascritte alla società nell’anno 2007, in merito alla gestione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;
che il ricorso fu accolto dalla C.T.P. con sentenza n. 854/12/14, impugnata dall’Ufficio innanzi alla C.T.R. del Piemonte: quest’ultima, con sentenza n. 1225/2016, depositata il 13.10.2016, confermò la gravata decisione osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che (a) dovendosi ritenere l’originaria notifica dell’avviso di accertamento inesistente, siccome eseguita nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese e (b) essendo stata la notifica nei confronti dei soci eseguita oltre il quinquennio fissato dall’art. 39-quater, comma 4, del d.l. 263 del 2007 (ndr art. 39-quater, comma 4, del d.l. 269 del 2003), da ciò doveva inferirsi l’avvenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato;
che avverso tale sentenza l’AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affida a due motivi; sono rimasti intimati S.D.S. e R.B., nella qualità;
Considerato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 137, 138, 139, 140 e 145 cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento per cui è causa, eseguita nei confronti della società D.S. & B. DI D.S.S. E B.R. S.N.C. mediante consegna dell’atto impositivo all’Agente notificatore in data 4.9.2012 e, comunque, per non avere ritenuto perfezionata, a tale data, la successiva notifica eseguita nei confronti dei soci;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39-quater, comma 4, del d.l. n. 269 del 2003, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. escluso che il termine quinquennale contemplato dalla prima delle richiamate disposizioni fosse prorogabile di un anno, secondo la disciplina propria delle ultime due norme citate; che i motivi – da trattare congiuntamente, per identità di questioni agli stessi sottese e previa riqualificazione del primo mezzo di gravame in termini di dedotto error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – sono nel loro complesso infondati;
che, premesso che il termine decadenziale ex art. 39-quater, comma 4, d.l. n. 269 del 2003 ha natura speciale rispetto ai termini ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, onde la correttezza della conclusione della C.T.R. circa l’inapplicabilità – nella specie – di tali ultime discipline, in relazione al primo motivo di gravame osserva il Collegio come la riattivazione del procedimento notificatorio, mediante notifica dell’atto impositivo ai soci, sia effettivamente tardiva con conseguente decadenza dell’ufficio dal potere impositivo. Invero, la disciplina contenuta nell’art. 2495, comma 2, cod. civ., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, implica che, ove la cancellazione riguardi – come nella specie – le società di persone, essa – pur avendo natura dichiarativa – consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 e con decorrenza dall’ 1 gennaio 2004 ove abbia avuto luogo in data anteriore (cfr. cfr. Cass., Sez. U, 22.2.2010, n. 4060, Rv. 612084-01; più recentemente, Cass., Sez. 28.2.2017, n. 31037, Rv. 646685-01 e Cass., Sez. 5, 12.10.2018, n. 25487, Rv. 650804-01): sicché la mera presentazione al Registro delle Imprese della denuncia di cessazione attività (avvenuta in data 9.12.2010) non è attività astrattamente idonea ad incidere, ex se ed anteriormente alla formalità della cancellazione, sulla individuazione del luogo ove procedere alle notifiche validità di una notifica eseguita. Sennonché, pur considerando correttamente (e tempestivamente) tentata la notifica per cui è causa mediante consegna dell’atto impositivo all’agente notificatore in data 4.9.2012, cionondimeno, a seguito del (pacifico) mancato perfezionamento di questa, la sua rinnovazione avrebbe dovuto intervenire nel rispetto del termine ex art. 39-quater cit. (dunque, entro il 31.12.2012, trattandosi di “giocate” rilevate nel corso del 2007), difettando, avuto riguardo alla notificazione degli atti impositivi, una norma avente portata generale che sancisca l’efficacia retroattiva (con effetto sanante ex tunc, cioè) della notifica successiva alla prima e che, a differenza di quest’ultima, sia andata a buon fine, né ricorrendo gli estremi per l’applicazione, nella specie, dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.;
che, dunque, il ricorso va rigettato. Peraltro, in considerazione della mancata costituzione di S.D.S. E R.B., nella qualità di soci della D.S. & B. DI D.S.S. E B.R. S.N.C., rimasti Solo intimati, nulla va disposto in merito alle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla dispone in merito alle spese del giudizio di legittimità.
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