CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2019, n. 15039
Inps – Somme indebitamente percepite dal pensionato – Verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 21.4.2017, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato legittima la pretesa dell’INPS di ripetere l’indebito maturato nei confronti di P. R. limitatamente al periodo 1.1.2009-28.6.2010, escludendo per contro la ripetibilità di quanto corrispostole dall’Istituto successivamente a tale ultima data, in cui ella aveva comunicato i dati sulla scorta dei quali, nell’anno successivo, era stata riscontrata l’erogazione indebita; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che P. R. è rimasta intimata;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis- c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, l. n. 412/1991, per avere la Corte di merito ritenuto che le somme indebitamente percepite dalla pensionata successivamente alla comunicazione dei dati sulla cui scorta l’INPS aveva rilevato, nell’anno successivo, la percezione indebita del trattamento pensionistico, fossero irripetibili per difetto di dolo;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 (a norma del quale «l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza»), non si richiede l’accertamento del dolo dell’assicurato o l’esistenza di un provvedimento dell’Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell’assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell’Istituto rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione), di talché, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico (prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto; che, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.