CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2021, n. 15131 – La natura giuridica dell’atto, – dalle parti contrattuali qualificato come meramente rettificativo, o integrativo, di precedente pattuizione sottoposta a registrazione, – va ricostruita in relazione alla «concreta portata della correzione operata», – verificando, quindi, se «il contenuto dell’atto qualificato come “rettifica” effettivamente sia meramente ricognitivo e non (anche in parte) modificativo-traslativo»