CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2021, n. 8885
Cartella di pagamento – Sopravvenuta definitività di sei avvisi di accertamento – Ricorso giudiziario del contribuente – Legittimità del recupero – Condizioni
Osservato
che l’Agenzia delle entrate notificò, nei confronti di A.D.B., una cartella di pagamento emessa a seguito di ruolo n. 2008/90 conseguente alla sopravvenuta definitività di sei avvisi di accertamento, impugnati dal D.B. innanzi alla C.T.P. con ricorsi, però, non utilmente coltivati, per effetto della mancata costituzione del contribuente nei relativi giudizi;
che il D.B. impugnò la cartella di pagamento innanzi alla C.T.P. di Ancona che, con sentenza 264/3/09, accolse il ricorso;
che, avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate propose gravame innanzi alla C.T.R. delle Marche la quale, con sentenza n. 91/4/13, depositata il 17.7.2013, accolse solo parzialmente l’appello, ritenendo legittima la pretesa dell’Ufficio limitatamente alla metà degli importi recati dalla cartella impugnata, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, giacché “l’ufficio non poteva autonomamente ritenere definitivi gli imponibili accertati in presenza di un ricorso giudiziale del contribuente” (cfr. motivazione, p. 3, penultimo cpv.);
che avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. È rimasto intimato A.D.B.;
Considerato
che con l’unico motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché del d.lgs. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittimo il recupero, attraverso la cartella di pagamento impugnata, degli interi importi recati dagli avvisi di accertamento sottesi alla stessa, nonostante la loro pacifica definitività al momento della pronunzia di appello;
che il motivo è infondato;
che il ricorso proposto nei termini avverso l’avviso d’accertamento è idoneo ad introdurre un processo tributario e quindi ad impedire, fino alla sua conclusione, che l’accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l’ipotesi in cui il ricorso presenti profili di inammissibilità (quale nella specie, la dedotta mancata costituzione del ricorrente) la cui sussistenza o mancanza, in caso di contenzioso tributario, deve essere accertata dal giudice adito: sicché, nella pendenza di un processo tributario, l’Amministrazione finanziaria non può procedere all’iscrizione a ruolo dell’imposta a titolo definitivo, neppure sul presupposto della mancanza di un requisito del ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nelle sede giudiziaria (arg. da Cass., Sez. 5, 5.7.2001, n. 9116, Rv. 547935-01);
che la definitività dell’accertamento è, pertanto, esclusa dalla pendenza del procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultimo, a tal fine essendo sufficiente la presentazione di un atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento, a prescindere da eventuali vizi dell’atto stesso o procedurali che ne comportino l’invalidità o inammissibilità (arg. Cass., Sez. 6- 5, 8.1.2014, n. 182, Rv. 629245-01);
che, posti i principi che precedono, rappresentano circostanze pacifiche, emergenti dal ricorso e dalla stessa sentenza in questa sede gravata: a) l’avvenuta impugnazione, ad opera del D.B., dei sei avvisi di accertamento sottesi al ruolo posto a fondamento della cartella di pagamento, poi notificata al contribuente ed oggetto dell’odierno giudizio; b) l’avvenuta formazione del ruolo esecutivo e la conseguente notifica della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio,
anteriormente alla definizione (intervenuta nelle more del giudizio di appello) dei giudizi relativi agli avvisi di accertamento sottesi all’uno ed all’altra;
che, dunque, come correttamente rilevato dalla C.T.R., la riscossione per l’intero credito poteva attivarsi solo a partire dalla data di definitività – acclarata in sede giudiziale – dei suddetti avvisi di accertamento e non – come invece avvenuto nella specie – precedentemente ad essa, non rilevando, in senso contrario, la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità di detti ricorsi nelle more dello svolgimento del grado di appello dell’odierno giudizio (arg. da Cass., Sez. 5, 17.5.2017, n. 12239, Rv. 644128-01);
che il ricorso va, pertanto rigettato, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo il D.B. rimasto intimato;
che va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (arg. da Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv. 638714-01);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla dispone in relazione alle spese di lite.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 7235 depositata il 13 marzo 2023 - Non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37562 depositata il 22 dicembre 2022 - In tema di Iva, secondo la disciplina di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", le note di variazione in diminuzione sono emesse…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11262 depositata il 7 aprile 2022 - L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 settembre 2021, n. 23723 - Il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 6, sentenza n. 1126 depositata il 7 ottobre 2022 - Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di…
- TRIBUNALE DI MASSA - Ordinanza 06 aprile 2022, n. 65 - eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della possibile violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nella…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…