CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10425
Tributi – IRAP – Medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. – Assenza di autonoma organizzazione – Impiego di due dipendenti part-time con funzioni esecutive
Fatto
Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza depositata il 19.11. 2019 con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l’appello proposto da S.P., esercente l’attività di medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N., nei confronti della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro il diniego opposto dall’Ufficio alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2012-2015. Riteneva la CTR che difettasse il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, rilevando che la contribuente si fosse avvalsa di due dipendenti part- time, addette esclusivamente a funzioni esecutive, sostenendo spese unicamente per l’affitto dello studio professionale e costi per beni strumentali non eccedenti quanto necessario per lo svolgimento della sua attività.
Il contribuente non ha svolto difese.
Diritto
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 2 e 3 del Dlgs nr 446/1997 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione malgrado la produzione di documentazione comprovante la presenza di elevati compensi erogati a terzi, spese rilevanti per beni strumentali e lo svolgimento dell’attività professionale in due ambulatori con la presenza di due dipendenti.
Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la CTR omesso di esaminare le carenze probatorie della contribuente in merito ai compensi erogati a terzi traendone conclusioni errate.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto pongono la medesima questione di diritto, non sono fondati.
Va osservato, in primo luogo, che i parametri ermeneutici alla stregua dei quali va orientata la ricostruzione degli elementi rilevanti della fattispecie impositiva in tema di Irap e va, parimenti, commisurato il giudizio di adeguatezza dell’apparato motivazionale della decisione in materia, sono stati puntualmente individuati dall’opera nomofilattica delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., 26/05/2009, n. 12111, Rv. 608231 – 01), che hanno fissato il principio secondo cui “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni“.
Nel precisare ulteriormente tali fondamentali indicazioni, l’opera esegetica di questa Corte ha ulteriormente precisato che “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)“. (Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9451, Rv. 639529 – 01; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. 6 – 5, 19/04/2018, n. 9786, Rv. 647737 – 01 con riferimento all’insussistenza del presupposto impositivo in un caso in cui il contribuente si era avvalso, nell’espletamento della propria attività professionale di medico convenzionato, di una segretaria; Cass. Sez. 6 5, 17/05/2018, n. 12084, Rv. 648384 – 01, secondo cui “non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente si avvalga di un cd. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto “part time”, il quale si limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico“).
Sulla scorta di tale insegnamento, questa Corte (con specifico riferimento alla contestazione sollevata dalla ricorrente) ha escluso la configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (Cass. 18/11/2020, n. 26197; Cass. 13/11/2019, n. 29398; Cass. 14/02/2019, n. 4420), della collaborazione part time di un terzo (Cass. 12/11/2020, n. 25637) o di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass. 11/09/2019, n. 22675; Cass. 17/05/2018, n. 12084).
Anche la mera disponibilità di uno studio (avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) da parte del medico convenzionato con il S.S.N. non integra, di per sé, il presupposto impositivo a fini IRAP, “rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale” (essendo anzi obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale: Cass. 03/10/2019, n. 24702; Cass. 13/03/2019, n. 7120; Cass. 21/09/2017, n. 22027).
Tanto premesso, nel caso di specie la sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza dei presupposti della fattispecie impositiva, poggiando il convincimento sul concreto scrutinio delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (compensi a terzi giustificati come costi per esami diagnostici eseguiti per conto della professionista da laboratori esterni, spese per beni strumentali ammortizzabili non eccedenti quanto necessario per l’esercizio dell’attività, due dipendenti part -time addette a mansioni esecutive; attività svolta presso ambulatori privati organizzati da altri) e ritenendo le stesse non eccedenti “i limiti strettamente necessari all’esercizio della professione”.
La descritta motivazione è conforme agli individuati principi regolatori della materia: essa realizza la verifica richiesta al giudice di merito sulla “continenza” delle dotazioni dei mezzi strumentali a disposizione del professionista (Cass. 27/06/2019, n. 17245) attraverso un accertamento in fatto che è insindacabile in sede di legittimità, siccome non affetto da aporie argomentative o da vizi motivazionali .
Il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte contribuente che è rimasta intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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