CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27828
Tributi erariali indiretti – IVA – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Rimborsi – In genere
Rilevato
che la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza del 20/6/2011, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso di C.P., in qualità di erede del marito P.M., avverso il diniego di rimborso IVA a credito relativa all’anno d’imposta 2003. Ritennero i giudici del merito, citando Cass. 4161/2009, che l’omessa compilazione del modello VR (in applicazione della disciplina prevista dall’art. 38 bis DPR 633/1972) non poteva costituire ostacolo all’esercizio del diritto al rimborso, trattandosi di mera irregolarità relativa a elemento integrativo della dichiarazione, né poteva costituire ragione di decadenza il fatto che l’istanza fosse stata proposta oltre il termine biennale di cui all’art. 21 D.Igs. 546/1992;
che l’Agenzia propone ricorso per cassazione sulla base di unico articolato motivo;
che la controparte non ha svolto attività difensiva;
Considerato
Che con l’unico articolato motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 DLGS 546/1992 e degli artt. 30 e 38 bis DPR 633/72 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Osserva che l’art. 30 DPR 633/72 è norma specifica ai fini IVA solo per quanto riguarda i presupposti del diritto al rimborso, mentre, non essendo previsto alcun termine di decadenza per l’esercizio del diritto, soccorre l’art. 21 D.Igs. 546/92, il quale prevede che la domanda debba essere presentata entro i termini previsti da ciascuna legge di imposta, talché, non esistendo una norma specifica in materia di IVA che preveda una decadenza, trova applicazione l’ultima parte dell’art. 21, secondo il quale, in mancanza di specifiche disposizioni, non può essere presentata domanda decorsi due anni dal pagamento. Osserva, altresì, che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ininfluente la presentazione del modello VR per il sorgere del diritto al rimborso, poiché a tal fine deve ritenersi sufficiente la mera esposizione del credito in dichiarazione;
che il motivo è privo di fondamento alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte nella materia in discussione. E’ stato affermato, infatti, che <in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.> (Cass. n. 19115 del 28/09/2016, conformi Cass. n. 4559 del 22/02/2017, Cass. n. 20255 del 09/10/2015);
che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza adozione di alcun provvedimento riguardo alle spese del giudizio di legittimità in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera delle parte intimata;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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