CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27906

Tributi – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Accertamento – Notificazione – Acquisto terreno edificabile

Premesso che

1. la commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 0215/25/13, depositata il 25 settembre 2013, riformava la pronuncia resa dalla commissione tributaria provinciale di Foggia in ordine alla legittimità dell’avviso di accertamento di maggior valore ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, notificato dalla Agenzia delle Entrate a F.G. e alla srl M.I., rispettivamente quale venditore e quale acquirente di un terreno edificabile compreso nel comparto edilizio denominato CAI, sito in comune di Manfredonia, ritenendo che la commissione provinciale, laddove, invece di limitarsi a confermare il valore dichiarato dai contribuenti (€ 58 per mq) ovvero il valore accertato dall’ufficio (C 132 per mq), aveva rideterminato il valore del terreno in misura compresa tra l’uno e l’altro (€100 per mq), senza dare spiegazione della quantificazione operata, aveva violato l’art.36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e l’art. 112 del c.p.c. e così il principio di corrispondenza tra “il chiesto e il pronunciato”;

2. la commissione tributaria regionale affermava poi, da un lato, che la stima effettuata dall’Agenzia non poteva essere confermata (in quanto conseguente a cattivo uso del metodo comparativo di cui all’art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (l’Agenzia aveva preso a riferimento beni non comparabili con quello oggetto di compravendita perché di valore molto maggiore in quanto ricadenti non nel comparto CAI, in estrema periferia, a circa tre chilometri dell’abitato e ove ancora mancavano le opere di urbanizzazione, ma nei comparti CA4 e CA5, limitrofi alla città e, dall’altro lato, affermava che il valore dichiarato dai contribuenti doveva ritenersi congruo perché in linea con la valutazione in base alla quale II terreno era stato inscritto nel conto economico della società acquirente;

3. l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di tre motivi.

4. i contribuenti non hanno svolto difese;

considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta che la commissione tributaria regionale ha falsamente applicato l’art. 36 d.lgs. 546/92 e l’art.112 c.p.c. laddove ha affermato che i giudici di primo grado avrebbero potuto soltanto confermare o annullare l’avviso di accertamento ma potevano, in assenza di domanda, rideterminare il valore del bene;

2. con il secondo e terzo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta che la commissione tributaria regionale ha falsamente applicato l’art. 51, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e l’art. 36 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, laddove ha ritenuto i terreni presi a comparazione di quello compravenduto non analoghi a quest’ultimo;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) in quanto il motivo riguarda solo una delle due affermazioni fondanti la parte della sentenza impugnata con cui è stata giudicata errata la decisione di primo grado: precisamente non riguarda l’affermazione secondo la quale la commissione tributaria provinciale non ha esternato le ragioni giustificative per cui ha rideterminato il valore del bene compravenduto nella misura di € 100 per mq;

4. il secondo e il terzo motivo sono inammissibili: con essi, alla (motivata) affermazione, fatta dalla commissione tributaria regionale, di non comparabilità tra i terreni presi a riferimento dall’Agenzia e quello compravenduto, viene contrapposta una affermazione contraria chiamando con ciò questa Corte di legittimità ad esprimere una giudizio di merito sull’una e sull’altra affermazione;

5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dei contribuenti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Puglia, con n. 0215/25/13, in data 25 settembre 2013.