CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27974
Lavoro – Durata del rapporto – Forma scritta – Necessità – Inizio della prestazione anteriore alla sottoscrizione – Conseguenze
Rilevato che
La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 1135/2013 aveva parzialmente accolto l’appello proposto da B.E. avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva rigettato la domanda dallo stesso svolta nei confronti della Banca R.E. spa, diretta all’accertamento del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati dalle parti ed al riconoscimento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal primo contratto.
La Corte territoriale aveva rilevato che il Barone non era incorso in alcuna decadenza dall’impugnazione dei contratti in questione, in quanto il termine di impugnazione di cui all’art. 32 (co. 1) I.n. 183/2010, esteso dalla stessa disposizione (co.3 e 4) ai contratti a termine anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della citata legge n. 183, era divenuto efficace dal 31.12.2011, in ragione dello slittamento disposto dalla legge n. 10/2011, art. 2 co. 54. A tale data non era dunque intervenuta alcuna decadenza per la impugnazione proposta.
Il Giudice d’appello rilevava inoltre che risultava infondata la doglianza del lavoratore relativa alla genericità delle causali apposte ai contratti in questione a giustificazione della apposizione del termine di durata limitata , in quanto legittimo il richiamo per relationem alle ragioni giustificatrici contenute nell’Accordo sindacale del 2007. Accoglieva invece il terzo profilo di censura relativo alla sottoscrizione del secondo contratto successivamente all’inizio della prestazione lavorativa. A riguardo la corte evidenziava che l’apposizione del termine al contratto è valida solo se risultante da patto scritto, e che nel secondo contratto tale sottoscrizione era intervenuta a distanza di due giorni dall’inizio della prestazione di lavoro.
Dichiarava quindi nullo il termine apposto al secondo contratto intercorso tra le parti, convertendo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando il datore di lavoro a corrispondere l’indennità pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ed accessori.
Avverso detta decisione la Banca R.E. spa proponeva ricorso affidandolo ad un unico motivo cui resisteva con controricorso il lavoratore anche con successiva memoria.
Considerato che
1) Con unico motivo di censura la Banca ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 2, d.lgs n. 368/2001 e degli artt. 1 e 2 d.lgs n. 152/1997 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)
Parte ricorrente ha rilevato la confusione effettuata dai giudici di merito tra la forma scritta ad substantiam necessaria per la valida apposizione del termine con il tema , del tutto distinto, a dire della banca, del momento di sottoscrizione del contratto. In particolare si duole della errata valutazione circa la carenza di forma scritta, contraddetta dalla stessa esistenza del contratto contenente il termine di scadenza dello stesso.
Deve a riguardo chiarirsi che la corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione la circostanza che la prestazione lavorativa fosse risultata antecedente di due giorni alla sottoscrizione del contratto (era iniziata il 7.1.2009 ed il contratto con il termine era stato sottoscritto il 9.1.2009). A tale premessa, non contraddetta in alcun modo dalla banca datrice di lavoro, ha fatto conseguire la corretta valutazione sulla inesistenza di un termine scritto apposto a quel rapporto di lavoro iniziato il 7.1.2009, a nulla rilevando la circostanza ulteriore della successiva sottoscrizione del contratto tra le parti.
Il tema di indagine si incentra quindi sulla differenza temporale tra inizio della prestazione lavorativa e sottoscrizione del contratto.
Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che ” in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l’atto scritto contenente , a norma dell’art. 1 legge n. 230 del 1962, l’indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all’inizio della prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti della procedura di avviamento al lavoro e da un contratto che, intervenendo solo successivamente all’inizio della prestazione lavorativa, si richiami a detti atti”(Cass. n. 2211/1998; conf. Cass.n. 15494/2011).
La necessaria antecedenza o contestualità tra sottoscrizione del contratto e del termine ivi apposto e inizio della prestazione di lavoro porta ad escludere ogni validità di successive pattuizioni, con rilievo assoluto al tempo dell’inizio della prestazione che, priva in quel momento di limitazioni temporali, non può che intendersi voluta tra le parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato.
Il motivo deve essere quindi disatteso ed il ricorso rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna lal ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.