CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28064 – Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l’atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi propri dell’atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’agente della riscossione