CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28072
Tributi – Contenzioso tributario – Preavviso di fermo amministrativo – Impugnazione – Somme affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 – Art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in Legge n. 136/2018 (cd. “decreto fiscale”) – Stralcio automatico debiti fino a 1.000,00 euro – Cessazione materia del contendere
Ritenuto in fatto
Il contribuente avv. S.T. proponeva appello avverso la sentenza n. 301/1/2011, resa dalla competente Commissione Tributaria, di rigetto del ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo, sostenendo l’illegittimità e la conseguente nullità delle notifiche dei titoli (preavviso di fermo e atti prodromici) limitatamente a quelle avvenute a mezzo del servizio postale a persone diverse dall’effettivo destinatario e per essere state eseguite dal Concessionario per la Riscossione senza servirsi degli intermediari abilitati, come gli ufficiali della riscossione.
Eccepiva altresì l’illegittimità della procedura amministrativa per essere Equitalia Pragma decaduta dalla potestà amministrativa di emanare il preavviso ed il pedissequo fermo a causa del decorso del termine di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Riteneva, inoltre, l’irragionevolezza, illogicità e manifesta ingiustizia in merito alla mancanza di giudicato sull’eccezione di sproporzione tra il credito oggetto di procedura ed il valore del bene da sottoporre a fermo amministrativo; che il preavviso di fermo non fosse fondato su validi titoli di credito, in quanto erano stati esibiti gli estratti di ruolo e non le cartelle di pagamento con le relate di notifica; inoltre le cartelle di pagamento notificate tra il 2000 ed il 2005 dovevano considerarsi come crediti prescritti per decorrenza dei termini.
Infine, veniva invocato il parziale difetto di giurisdizione per alcuni crediti non di natura tributaria.
La Equitalia Centro s.p.a. si costituiva in giudizio, proponendo, a sua volta, appello incidentale per aver, a suo dire, omesso, la impugnata sentenza, di dichiarare la carenza di giurisdizione in riferimento ai ruoli per sanzioni amministrative.
Con sentenza del 18.6.2013 la CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:
1) avuto riguardo alla paventata irritualità ed illegittimità delle notifiche delle cartelle esattoriali, l’intimato al pagamento non contesta l’avvenuta ricezione delle stesse;
2) premesso che l’art. 121 del d.lgs. n. 46/1999, poi modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 193/2001, ha introdotto due modalità di notificazione delle cartelle di pagamento (con l’osservanza delle procedure stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c. ovvero ai sensi della I. 890/1982), nel caso di ricorso alla modalità semplificata ed agevolata di notificazione (consistente nel mero invio di una raccomandata con avviso di ricevimento), non era necessario osservare ulteriori modalità, fatta eccezione per l’obbligo di conservare l’avviso di ricevimento per il periodo di cinque anni e di esibirlo a richiesta del contribuente;
3) quanto al soggetto abilitato all’invio di detta raccomandata, dal tenore della nonna questi non poteva essere che lo stesso concessionario per la riscossione, sicché il deposito della copia dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente era condizione sufficiente per ritenere eseguita conformemente alla legge la notifica della cartella esattoriale;
4) quanto alla richiesta di notifica del previo avviso contenente l’obbligazione ad adempiere l’obbligazione risultante dal ruolo, doveva essere esclusa l’applicabilità dell’obbligo di cui all’art. 50, co. 2, del dPR. 602/73.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. S.T., sulla base di quattro motivi. Equitalia Centro s.p.a. ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione, lamentando che la CTR non avrebbe considerato che, dovendo reputarsi il preavviso di fermo amministrativo un atto preordinato all’esecuzione (in quanto diretto alla riscossione coattiva del credito) ed avendo alcune delle cartelle di pagamento (sulle quali era fondato il detto preavviso) ad oggetto crediti di natura non tributaria (e, precisamente, sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada), la tutela giudiziaria era esperibile davanti al giudice ordinario.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle “norme relative alle modalità di notifica delle cartelle di pagamento”, per aver la CTR ritenuto: a) sufficiente, ai fini della validità della detta notifica, il deposito della copia dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, senza rilevare che era stata omessa la redazione della relata di notifica su ciascuna cartella di pagamento inviata a mezzo posta; b) non necessario che l’agente notificatore inviasse l’avviso al destinatario del plico nelle mani di terzi mediante una seconda raccomandata a/r; c) che il soggetto abilitato ad effettuare le notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale fosse il Concessionario Equitalia Pragma s.p.a..
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa o contraddittoria motivazione della decisione sulla infondatezza e prescrizione dei crediti pretesi, per non aver la CTR considerato che la Equitalia Pragma s.p.a. non aveva adeguatamente provato la fondatezza del credito (non rappresentando gli estratti di ruolo dei titoli esecutivi) e per aver omesso di statuire sulla prescrizione del credito preteso.
4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 50 dPR n. 602/1973, per aver la CTR escluso che la notifica del preavviso di fermo amministrativo dovesse essere preceduta da quella dell’avviso di intimazione all’adempimento dell’obbligazione, nonostante il detto preavviso fosse un atto preordinato all’esecuzione.
4.1. Si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 – c.d. decreto fiscale -). Detta norma, al comma 1, prevede che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.
L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015».
Il debito in esame, relativo a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2005, rientra nello stralcio, posto che il valore è, per ciascuna cartella, inferiore a mille euro.
In ogni caso, Equitalia Centro s.p.a., con nota del 7.6.2019, ha dato atto che tutte le cartelle sottese all’impugnato preavviso di fermo amministrativo sono state annullate, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto dell’interesse del contribuente alla prosecuzione della lite.
Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
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