CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32114 – Nel licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni, ma debba essere unica, così da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta