CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32116 – In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento, come risulta dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso riferimento alla “comunicazione” dei recessi e non già alla data di loro ricezione), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni (ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti), ma debba essere unica